Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12185 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12185 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAVORRA ROSARIO N. IL 20/09/1972
avverso la sentenza n. 41/2011 TRIBUNALE di NOLA, del 25/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in sersont 1 Do
che ha concluso per

IM-U3o

Udito, per la parte civile, PAvv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 25.5.12 il GM. del Tribunale di Noia confermava a carico di
SAVORRA Rosario la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Acerra,in data
30.6.2011,con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli
condannato alla pena di €1.200,00 di multa,oltre al risarcimento danni a favore delle
parti civili.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore,deducendo:
-1-ai sensi dell’art.606 lett.B-C-E-CPP.la nullità della notifica del decreto di
citazione,e difetto di motivazione della sentenza sul punto.
Rilevava al riguardo che la decisione si poneva in contrasto con l’art.39
D.lgs.n.274/2000,che impone al giudice di appello di trasmettere gli atti al Giudice di
Pace,nella ipotesi in cui l’imputato rimasto contumace in primo grado,dimostri di non
avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio.
Nella specie,l’appellante aveva eccepito la mancata conoscenza della citazione a
giudizio per una serie di omissioni ed errori nella notifica del decreto di citazione.
Tale atto era stato notificato ai sensi dell’art.157 commi VII-VIII-CPP.mediante
deposito alla casa comunale,senza provvedere alla affissione dell’avviso alla porta
dell’abitazione del ricorrente.
Infine rilevava che l’estratto contumaciale della sentenza era stato notificato a mani
del portiere,e da ciò desumeva che la notifica del decreto di citazione avrebbe dovuto
avvenire con la consegna dell’atto al portiere,e non con il deposito alla casa
comunale.
2-deduceva l’omessa motivazione in riferimento alla richiesta di restituzione in
termini ed ammissione delle prove a discarico,in violazione degli artt.603 comma IV
e 495 comma 2 CPP.

1

artt.594-612 CP,conimessi in danno di Tortora Anna M. e Di Carluccio Teresa,e

Evidenziava al riguardo che in appello la difesa aveva chiesto la rinnovazione del
dibattimento,con ammissione di nuove prove,ritenute decisive,come le testimonianze
di Zavorra Giovanni e Romano Mario,nonché di Gioia Francesco,persone che
avevano avuto conoscenza dei fatti ,essendo testi oculari.
Il ricorrente censurava la decisione,in quanto il Tribunale non aveva reso motivazione
3- carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo,rilevando che il
giudice non aveva reso giustificazione in merito alle censure difensive sulla
ricostruzione storica dei fatti: sul punto evidenziava che dalle sommarie informazioni
testimoniali era emerso che l’imputato aveva offeso i querelanti a seguito di un
incidente stradale,in occasione del quale egli era stato aggredito dalle due donne e dal
marito di una di esse(Gioia Francesco),sopraggiunto in loco.
A riguardo la difesa rilevava di aver fornito prova documentale delle lesioni riportate
dall’imputato Zavorra ,con referto medico del Pronto Soccorso ospedaliero.
In tal senso la difesa riteneva strumentale la querela proposta dalle due persone
offese,interessate a preordinare una difesa nei confronti dell’imputato per l’episodio
di cui è causa.
Infine rilevava che al momento del sinistro l’imputato non era conducente del
veicolo,come erroneamente ritenuto dal primo giudice,dato che i testi lo avevano
indicato come soggetto trasportato.
Per tali motivi censurava la sentenza per carenza della motivazione sui punti dedotti
con l’atto di appello,e concludeva chiedendone l’annullamento.

RILEVA IN DIRITTO
IL ricorso risulta privo di fondamento.
In ordine al primo motivo,si osserva che non si rileva dagli atti la nullità per difetto di
rituale notifica del decreto di citazione a giudizio,evidenziandosi,diversamente da
2

sulle richieste di cui si è detto.

quanto dedotto dalla difesa ricorrente,che tale decreto è stato ritualmente notificato
secondo l’art.157 commi VII-VIII-CPP.mediante deposito alla Casa comunale,ed il
relativo avviso era stato affisso come per legge presso il luogo di abitazione del
destinatario. Tale notifica risulta rituale atteso che al primo accesso l’ufficiale
giudiziario non aveva potuto trovare l’imputato che risultava sconosciuto.
legittimità,secondo il principio sancito da questa Corte(cass.10.11.2000/195008-).
Non si configura pertanto la mancata notifica del decreto di citazione,e in tal senso si
rivela destituita di fondamento la censura formulata dal ricorrente.
Non ricorrevano dunque i presupposti di cui all’art.39 D.lgs.n.274/2000,per
l’annullamento della sentenza impugnata innanzi al Tribunale.
-Per quanto riguarda l’ eccezione di nullità del giudizio di primo grado,inerente al
mancato espletamento del tentativo di conciliazione ,si osserva che la mancata
effettuazione ,da parte del giudice di pace,del tentativo di conciliazione,trova
giustificazione qualora facciano difetto le condizioni che lo rendano concretamente
possibile(Cass.15-12-2004/231092)Non assumono rilevanza alla stregua dei suddetti rilievi le deduzioni inerenti alla
notifica dell’estratto contumaciale della sentenza appellata,stante l’avvenuta
conoscenza del provvedimento,che risulta notificato a mani del portiere.
2-non si palesa inoltre il fondamento delle censure di cui al secondo motivo di
ricorso,relative alla mancata restituzione in termini e mancata rinnovazione del
dibattimentoA riguardo il ricorrente si limita a menzionare i testi che erano stati proposti al
giudice di appello,senza dare conto del carattere decisivo della prova.
Pertanto il giudice di appello non era tenuto a dare corso alla rinnovazione
dibattimentale,non sussistendone i presupposti di assoluta necessità.
In conclusione si rivelano privi di fondamento tutti i motivi di
impugnazione,rilevandosi che la sentenza risulta adeguatamente motivata e che le
censure attinenti ai vizi della motivazione si rivelano ripetitive e formulate in
3

Deve evidenziarsi peraltro che il ricorrente non ha dato prova del dedotto vizio di

fatto,tendendo alla diversa interpretazione dei dati probatori vagliati dal giudice di
merito con coerenza e logicità.
Deve dunque essere pronunziato il rigetto del ricorso,con la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 19 novembre 2013.
Il Consigliere relatore

PQM

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