Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12183 del 13/12/2016

Penale Sent. Sez. 4 Num. 12183 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Firenze
nei confronti di
A.A.

avverso la sentenza del 3/10/2014 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Ranaldi;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Sante Spinaci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udite le richieste del difensore dell’imputato, avv. Tomellini Pier Antonio del Foro
di Lucca, che ha concluso per il rigetto del ricorso presentato dal P.G.

1

Data Udienza: 13/12/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3.10.2014 la Corte di appello di Firenze, in riforma della
sentenza di condanna del Tribunale di Lucca, ha assolto A.A. dal
reato di omicidio colposo in danno di P.P., determinato a seguito di
un sinistro stradale, per dubbio in ordine alla sussistenza della colpa.
Secondo la contestazione A.A., per colpa generica e specifica,
omettendo le necessarie manovre di arresto, investiva con la propria autovettura

utilizzare il sottopasso pedonale ivi esistente), cagionandone la morte per
complicanze sopravvenute.
Il giudice di appello mandava assolto l’imputato, osservando come il
Tribunale non avesse adeguatamente valutato la presenza, al momento del
sinistro, di una fila di veicoli su ciascuna delle corsie del viale, circostanza idonea
a porre in dubbio la possibilità per il A.A. di accorgersi tempestivamente
della presenza di un pedone intento ad attraversare la strada.

2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore

Generale presso la Corte di appello di Firenze, lamentando, con unico motivo,
vizi di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’assoluzione
dell’imputato perché il fatto non costituisce reato.
Deduce che l’argomento principale che ha condotto all’assoluzione, vale a
dire la presenza, al momento del sinistro, di una fila di veicoli su ciascuna delle
corsie del viale, non risulta affatto dimostrata – come affermato in sentenza – dal
consulente tecnico del PM (D’Arrigo), il quale si è limitato ad esprimere una
valutazione sulla base dell’id quod plerumque accidit (strada trafficata le cui due
corsie sono “normalmente” occupate da veicoli); né dalle testimonianze rese da
F.F. e G.G. (la prima alla guida e la seconda trasportata nel
veicolo che seguiva immediatamente quello dell’imputato), le cui dichiarazioni
sarebbero state travisate dalla Corte territoriale e comunque non adeguatamente
valutate in ordine alla loro attendibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto in ricorso è infondato.
Esso si

pone ai

limiti dell’inammissibilità,

in quanto prospetta,

sostanzialmente, censure di merito, contestando a vario titolo la ricostruzione del
fatto operata in sentenza in relazione alle emergenze processuali, con specifico
riferimento alla presenza, al momento del sinistro, di una fila di veicoli su

2

il pedone P.P., mentre questi stava attraversando la strada (senza

ciascuna delle corsie del viale su cui transitava l’autovettura condotta
dall’imputato. Al riguardo il ricorrente pretende che la Corte rivaluti le
testimonianze indicate e la consulenza tecnica in atti, fornendo una lettura
alternativa dei fatti nel merito.

2. Giova qui ribadire che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve
risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le

al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di
legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico
apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle
argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo
convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso,
ex plurimis, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato
altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai
poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto,
posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva
al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945). Pertanto in
sede di legittimità non sono consentite le censure che si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice
di merito (ex multis Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, n.
22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).

3. Nel caso in disamina la Corte territoriale ha congruamente e logicamente
motivato l’esonero da responsabilità del prevenuto, per dubbio in ordine alla
configurabilità della colpa, basandosi su quanto risultante dalla consulenza
tecnica in atti ma anche, e soprattutto, sulle testimonianze acquisite, che non
sono state affatto travisate dal giudice di merito, atteso che la teste F.F. afferma chiaramente che davanti a lei c’era l’auto dell’imputato, ma ce
n’erano altre davanti, «perché eravamo in fila», confermando che l’auto condotta
da A.A. non era la prima al semaforo, e che quindi costui poteva non essersi
accorto, ripartendo, della presenza del pedone fra le auto, in zona in cui detta
presenza non era consentita né prevedibile (per assenza delle strisce pedonali).
Del resto, la circostanza che la strada in quel momento fosse intensamente
trafficata ed occupata, in entrambe le corsie, da altre autovetture che potevano

3

varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere

ostacolare la visione frontale e laterale dell’imputato, costituisce un dato pacifico,
acquisito sin dalla sentenza di primo grado (che aveva invece condannato
l’imputato) ed assunto dalla Corte territoriale seguendo un iter argomentativo
nel quale non è dato ravvisare alcuna incongruenza o manifesta illogicità che lo
renda sindacabile in questa sede. La motivazione della sentenza impugnata
ricostruisce la vicenda in maniera congrua, in assenza di contraddittorietà o di
vizi logici evidenti. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di
cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente

giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, n.
1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993,
dep. 1994, Rv. 196955).

4. Non rinvenendosi nella sentenza impugnata i dedotti vizi motivazionali, il
ricorso del Procuratore generale va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso il 13 dicembre 2016

Il Consiglie estensore

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la

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