Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12182 del 07/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12182 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Santorsola Michele, nato a Bari il 22/02/1976

avverso la sentenza emessa il 30/01/2012 dalla Corte di appello di L’Aquila

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. Giuseppe Benvestito, il quale ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso, e l’annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Michele Santorsola ricorre avverso la pronuncia della Corte di
appello di L’Aquila indicata in epigrafe, recante la parziale riforma (solo in punto

Data Udienza: 07/06/2013

di qualificazione giuridica del fatto addebitato, ex artt. 624-bis e 625 n. 2 cod.
pen.) della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto il 19/01/2006, in forza della
quale il Santorsola era stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro
206,00 di multa.
La difesa deduce due profili di violazione di norme processuali stabilite a
pena di nullità, relative al giudizio di appello:
il primo, per non essere stato dato avviso al difensore dell’imputato del
rinvio dell’udienza dal 16/12/2011 al 30/01/2012, pur essendogli stato

rappresentava l’intervenuta nomina solo in quel giorno (in proposito,
nell’interesse del ricorrente si rappresenta che il caso non potrebbe dirsi
assimilabile a quello del difensore di fiducia che rimane assente non
giustificato, con necessità di nomina di un difensore di ufficio ex art. 97
comma 4 del codice di rito, aggiungendosi che ai sensi dell’art. 477
l’avviso dato in udienza può sostituire la notificazione, ma è necessario
che se ne dia atto a verbale)
– il secondo, per non essere stato dato avviso all’imputato dello stesso
rinvio, essendo egli rimasto assente senza che ne venisse in quella sede
dichiarata la contumacia (in sentenza si dà atto che la contumacia venne
infatti dichiarata solo il 30/01/2012).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 II primo motivo di doglianza è certamente infondato, atteso che l’Avv.
Giuseppe Benvestito chiese di poter fruire di un termine a difesa con istanza del
15/12/2011 (vale a dire il giorno precedente l’udienza programmata), e la Corte
di appello dispose in conformità, prendendo atto che il difensore di ufficio
presente si era riportato a quella richiesta: fatto sta che il 16/12/2011 l’Avv.
Benvestito non partecipò all’udienza – tanto che, come appena rilevato, fu
necessario designare un difensore di ufficio per l’assistenza del Santorsola senza avere rappresentato impedimenti di sorta. Nell’istanza ex art. 108 cod.
proc. pen., infatti, il nuovo difensore di fiducia appena nominato si era limitato a
evidenziare l’impossibilità di apprestare una difesa tecnica adeguata per la
ristrettezza dei tempi ed a causa della distanza della sede giudiziaria, ma non
aveva segnalato che il 16 dicembre gli sarebbe stato impossibile presenziare
(dovendosi, anzi, ragionevolmente ritenere che quella avrebbe potuto essere

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concesso un termine a difesa su istanza del 15/12/2011 che

l’occasione per un primo accesso al fascicolo processuale, una volta ottenuto il
rinvio sollecitato).

Ergo, l’Avv. Benvestito non aveva titolo ad alcun avviso.

1.2 Quanto all’omesso avviso all’imputato, si rileva in primis che non appare
chiaro quando il Santorsola venne dichiarato contumace.
Sul verbale del 16/12/2011, in vero, nella parte relativa alla verifica della
citazione a giudizio dell’appellante e della dichiarazione di contumacia, vi è un
tratto di penna che sembra barrare le diciture prestampate: tuttavia, il tratto in
questione è posto immediatamente al disotto, e copre (in parte) la sola parola

processo demandata ad uno dei consiglieri, ed all’informazione da dare
all’imputato circa il diritto di rendere dichiarazioni (incombenze certamente non
curate in quella data, stante il rinvio e l’assenza del Santorsola), rimangono
residui margini di incertezza, tanto più che nel verbale dell’udienza successiva
l’imputato medesimo viene indicato come “già contumace”. Vero è che nel
corpo della sentenza del 30/01/2012, a pag. 2, si legge “all’odierna udienza
l’imputato, non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, veniva
dichiarato contumace”, ma si tratta ragionevolmente di clausola di stile, ricavata
da un modello standardizzato di motivazione.
Prima ancora di valutare la richiesta di termine a difesa ed il conseguente
rinvio, del resto, sarebbe stato doveroso e rituale procedere alla eventuale
declaratoria della contumacia, visto che – in base alle indicazioni offerte dalle
Sezioni Unite di questa Corte – «sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione
di contumacia dell’imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell’art.
97, comma quarto, cod. proc. pen. in sostituzione del difensore di fiducia che
abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in
accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza»
(Cass., Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv 232905). E’ infatti
evidente che, in caso di assenza in dibattimento sia dell’imputato che del
difensore, la dichiarazione di contumacia del primo – e dunque la valutazione
circa la regolarità della citazione, l’impedimento eventualmente addotto e la
conseguente decisione, sentiti il P.M. e il sostituto in ipotesi designato dal
difensore assente o nominato ex art. 97, comma 4, del codice di rito – è
preliminare rispetto alla valutazione dell’impedimento a comparire prospettato
dal difensore di fiducia non presente.
Ad ogni modo, pure ipotizzando che il 16/12/2011 non vi fosse stata una
dichiarazione di contumacia del Santorsola, occorre valutare gli effetti di tale
omissione. In linea generale, si ritiene comunemente che «l’omissione della
dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto si
tratta di nullità non prevista dalla legge e dalla quale non deriva alcun

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“imputato”. Tenendo conto che, di seguito, si fa richiamo alla relazione sul

pregiudizio alla difesa dell’imputato» (v., ex multis, Cass., Sez. V, n. 36651 del
04/06/2008, Ventola, Rv 241634): resta però da vedere se, dovendosi rinviare
comunque il processo per altra causa, quale un autonomo impedimento del
difensore, si imponga o meno un nuovo avviso per l’imputato rimasto assente e
non dichiarato contumace.
La risposta che offre una disamina della giurisprudenza di legittimità è
senz’altro positiva; tuttavia, secondo un primo indirizzo interpretativo, «la
mancata comparizione in udienza dell’imputato che non abbia allegato alcun

legittimarne la dichiarazione di contumacia – limitandosi ad annotare nel verbale
di udienza che l’imputato è “libero assente” – costituisce una anomalia tale da
rendere impossibile stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggettiva
impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione al contraddittorio, con la
conseguenza che tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole
all’imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace. Ne
consegue che, in tal caso, il rinvio conseguente all’impedimento accertato del
difensore implica necessariamente la nuova citazione non solo del difensore
fiduciario impedito, ma anche dell’imputato assente […]. Peraltro, la mancata
rinnovazione dell’avviso dà luogo ad una nullità d’ordine generale e a regime
intermedio, che deve essere eccepita dal difensore presente immediatamente
dopo, secondo quanto disposto dall’art. 182 cod. proc. pen., comma 2?) ,(Cass.,
Sez. II, n. 25675 del 19/05/2009, Gurgone).
Altre pronunce ravvisano invece nell’omessa notificazione all’imputato non
comparso, ma non ancora dichiarato contumace, dell’ordinanza di rinvio del
dibattimento una causa di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado dello
stesso: proprio con riguardo ad una fattispecie in tema di giudizio d’appello, si è
infatti ritenuto che «non essendo stata dichiarata la contumacia dell’imputato,
“fisicamente non presente”, prima dell’avvenuta decisione del rinvio dell’udienza
dibattimentale, né essendo tale evenienza processuale possibile, per difetto di
costituzione del rapporto processuale, il detto imputato appellante non poteva
essere considerato “formalmente presente”, dato che egli non poteva essere
rappresentato dal suo difensore ex art. 420-quater cod. proc. pen., comma 2»
(Cass., Sez. VI, n. 14376 del 26/02/2009, Amendola, Rv 243260).
Più diffusamente, una quasi coeva pronuncia rileva che «il c.d. rinvio ad
udienza fissa va qualificato come rinvio del processo ad ogni effetto allorquando
[…] nel corso della prima udienza non risultino esauriti gli atti introduttivi […]. Ne
consegue che qualora non si sia provveduto alla rituale dichiarazione di
contumacia dell’imputato non comparso all’udienza all’esito della quale è stato
disposto il rinvio, ne deve essere rinnovata la citazione per l’udienza di rinvio o

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legittimo impedimento, senza che il giudice verifichi i presupposti atti a

attraverso la notificazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio […] ovvero
attraverso la notificazione dell’ordinanza che ha disposto il rinvio […]. In difetto
viene a maturazione una nullità di carattere assoluto dappoiché coinvolgente la
valida vocatio in ius dell’imputato [art. 178 cod. proc. pen., lett. c) e art. 179
cod. proc. pen.] nel giudizio di primo grado, con la conseguente nullità di tale
giudizio e di quello successivo di secondo grado. Né vale opporre […] che
l’omissione della dichiarazione di contumacia integra ipotesi di nullità relativa (a
regime intermedio) e, quindi, sanabile, dappoiché non di questo si discetta nel

meno della citazione a giudizio dell’imputato, nonché degli effetti processuali
della dedotta irritualità, che, per le ragioni dette, non possono che essere quelli
innanzi indicati. In altri termini: l’osservazione giudiziale nel caso in esame
attiene non già alla legittimità di atti processuali successivi ad una tardiva
dichiarazione di contumacia, bensì agli effetti processuali in costanza di una
contumacia non ancora dichiarata» (Cass., Sez. I, n. 15814 del 19/03/2009,
Calandi; v. anche, negli stessi termini, Cass., Sez. IV, n. 47791 del 22/11/2011,
Cravana).
Ritiene il collegio, tuttavia, di aderire all’indirizzo suggerito dalla sentenza
Gurgone, secondo cui la nullità che si profila nel caso di specie deve intendersi a
regime intermedio, e conseguentemente sanabile.
Non appare convincente, in vero, la tesi secondo cui la mancata
dichiarazione di contumacia sarebbe immediatamente afferente la valida vocatio
in ius dell’imputato, giacché omettere una dichiarazione di contumacia della
quale sussisterebbero i presupposti non equivale ad omettere la doverosa
assicurazione della ritualità della citazione. Come può arguirsi dalla ricordata
sentenza Grassia delle Sezioni Unite, la regolarità della citazione deve intendersi
oggetto di verifica prima ancora ed a prescindere dalla presa d’atto di istanze di
rinvio per impedimenti del difensore, o per ragioni comunque correlate alla
posizione di chi è chiamato a garantire assistenza tecnica all’imputato: a quel
punto, indipendentemente e prima ancora dalla presa d’atto di ulteriori ragioni di
differimento, vi sarebbe pur sempre l’obbligo di rinviare il processo ad altra data.
Ai fini della dichiarazione di contumacia è in particolare necessario:
1. accertare la ritualità della citazione (accertamento da intendersi
preliminare ai punti successivi, e che prescinde dalla constatazione della
presenza fisica dell’imputato);
2. prendere atto della mancata comparizione dell’imputato;
3. verificare che non vi siano ragioni giustificative della mancata
comparizione.

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caso in esame, bensì della legittimità del processo con riferimento alla ritualità o

In un caso come quello oggi sub iudice (si ribadisce, pure ammettendo che
una declaratoria di contumacia sia da intendere non intervenuta il 16/12/2011)
debbono ritenersi sicuramente soddisfatti i primi due punti, in quanto la Corte di
appello non dispose rinvii per vizi nell’instaurazione del contraddittorio, ma in
ragione della richiesta di termini a difesa dell’Avv. Benvestito, e diede atto a
verbale che il Santorsola non era presente; non risulta una espressa attestazione
della terza verifica, che comunque nulla ha a che vedere con la vocatio in ius,
problema che si esaurisce con l’accertamento di cui al punto 1. In definitiva,

dichiarato) contumace non può considerarsi rappresentato ex lege dal proprio
difensore, ed ha perciò diritto ad avere personalmente notizia del disposto
differimento del processo: si tratta dunque di un problema di concreto esercizio
del diritto di difesa in ordine alla notizia del rinvio, non già di validità della
citazione.
A riprova, basti considerare che la stessa giurisprudenza secondo cui
sarebbe configurabile una ipotesi di nullità assoluta ed insanabile reputa
comunque sufficiente la notifica all’imputato dell’ordinanza dispositiva del rinvio
a udienza fissa: ma se davvero dovesse trattarsi di un vizio concernente la
vocatio in iudicium, sarebbe imprescindibile la rinnovazione del decreto di
citazione a giudizio, completo anche della descrizione compiuta del fatto
contestato.
In definitiva, questa Corte ritiene che all’imputato non comparso senza
addurre giustificazioni, ma di cui sia stata omessa la dichiarazione di contumacia,
spetti, in caso di rinvio dell’udienza, avviso del differimento de quo, a pena di
nullità da considerare comunque a regime intermedio e sanabile ex art. 182,
comma 2, del codice di rito: conclusione che peraltro appare in linea con gli
approdi di recentissima giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez. I, n. 23915
dell’08/05/2013, Fialek Damian).
Nella fattispecie concreta, il Santorsola aveva ricevuto la notifica per
l’udienza del 16/12/2011 presso la residenza risultante dalla sentenza di primo
grado, con atto ricevuto dalla madre e nel rispetto dei termini: del rinvio al
30/01/2012, disposto in ragione del termine a difesa concesso all’Avv.
Benvestito, allo stesso Santorsola – non presente all’udienza predetta, e che non
aveva addotto impedimenti di sorta – avrebbe dovuto darsi avviso, ma la nullità
correlata all’omissione verificatasi risulta sanata. Il 30/01/2012, infatti, né
l’Avv. Benvestito (non comparso, ed al quale l’avviso del rinvio non spettava per
le ragioni esposte), né il difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97,
comma 4, cod. proc. pen. sollevarono questioni di sorta, limitandosi il legale
presente a riportarsi ai motivi di appello.

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ciò che rileva è che ai fini del rinvio dell’udienza un imputato non (ancora

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 07/06/2013.

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