Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1218 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1218 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GOGNA PIETRO PAOLO N. IL 16/09/1944
avverso la sentenza n. 3347/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, e
PIETRO PAOLO fu ritenuto responsabile di minaccia aggravata e condannato alla
pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Luigi Frattini, con il quale
deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla

omessa dalla Corte territoriale; con un ulteriore motivo chiede l’annullamento
senza rinvio della sentenza perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile alla luce del consolidato principio
secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di
contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti
e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e
logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie,
appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362);
infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto
insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere
al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni
elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità
degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o
illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema;
– che nel caso di specie non è manifestamente illogica la valutazione di
inattendibilità del giudice d’appello in ordine alle dichiarazioni del teste di difesa
(utili a sostenere la tesi di uno scambio di persona), logicamente dedotta dalla
certezza dell’individuazione dell’imputato da parte del Ciboldi e dalle conferme
fornite dal teste Lucchini;
– che di conseguenza la prescrizione del reato non è maturata prima della
sentenza di appello e la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la
preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause
sopravvenute di non punibilità ex art. 129 del codice di rito (quale la
prescrizione) e comporta altresì le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc.
pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo

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valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del teste di difesa Claudio Arici,

di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Il consigliere estensore

Il presidente

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015

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