Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1218 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1218 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI ROMA
nei confronti di:
I) IACOB MARIUS IULIAN N. IL 14/07/1988 * C/

avverso l’ordinanza n. 450/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
21/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
te/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 15/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Roma ha annullato l’ordinanza con cui il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha applicato la misura della custodia cautelare in
carcere nei confronti di Marius Iulian Iacob per il delitto di tentato omicidio in danno di
Tudorica Paicu e ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella del
divieto di dimora per i reati di lesioni volontarie e violazione di domicilio aggravata, anch’essi
commessi in danno di Tudorica Paicu.

e tale Tismanaru, fu raggiunto nella sua abitazione dallo Iacob e lì aggredito con un coltello da
cucina, di quelli utilizzati per tagliare il pane. Lo Iacob lo afferrò per la gola e lo bloccò contro il
tavolo, ma poi intervennero Tismanaru e tale Costin e lo disarmarono. Pu quando giunsero i
Carabinieri sui luoghi dell’accaduto, lo Iacob mostrò ancora particolare ostilità nei confronti del
Paicu, riuscendo persino a colpirlo con un pugno e a minacciarlo di morte.
Il Tribunale del riesame, in base a questa ricostruzione, ha escluso la configurabilità del
tentativo di omicidio, non solo in ragione del fatto che il Paicu riportò lesioni lievi, ma anche
perché lo Iacob ben avrebbe potuto portare a termine l’azione aggressiva se solo avesse
voluto: Tismanaru e Costin intervennero solo dopo aver sentito il forte rumore provocato dal
calcio che Iacob diede alla porta d’ingresso dell’abitazione del Paicu, sicché lo Iacob avrebbe
avuto il tempo per portare a compimento il suo proposito. Il Tribunale ha quindi ritenuto che lo
Iacob fu animato più che altro da un intento intimidatorio.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino, deducendo:
il Tribunale del riesame ha errato sia nel ritenere che non siano sussistenti i gravi
indizi di colpevolezza in relazione al reato di tentato omicidio che nel sostituire la
misura della custodia in carcere con quella del divieto di dimora per i reati di lesioni
volontarie e violazione di domicilio. Si dissente dall’affermazione che lo Iacob non
volesse uccidere il Paicu, ma solo intimorirlo: se lo Iacob non riuscì ad uccidere fu
per la pronta reazione della vittima e non già per l’intervento degli amici. Ancora, il
Tribunale del riesame non ha considerato che l’arma utilizzata aveva capacità
offensiva e non ha attribuito rilievo alcuno al comportamento successivo dello Iacob
che, nonostante l’intervento della polizia giudiziaria, colpì con un pugno Paicu,
continuando a minacciarlo di morte, il che fa emergere il suo proposito e la forte
aggressività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso prospetta, con genericità, doglianze di mero fatto, e non evidenzia
vizi nel ragionamento indiziario svolto dal giudice del merito cautelare. L’ordinanza impugnata
ha spiegato con adeguatezza e logicità di argomenti le ragioni che hanno determinato la
decisione di escludere la gravità indiziaria in riferimento all’addebito di tentato omicidio,
mettendo in evidenza che l’azione aggressiva fu interrotta per volontà del ricorrente che, ove
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Tudorica Paicu, dopo essere intervenuto per porre fine ad una colluttazione tra lo Iacob

avesse inteso uccidere, avrebbe potuto portare a compimento il suo proposito. Nessuna lacuna
o incompletezza motivazionale è pertanto riscontrabile nel provvedimento impugnato che,
peraltro, è stato fatto oggetto di critiche, meramente enunciate e per nulla svolte, in ordine
alla sostituzione della misura della custodia in carcere con quella del divieto di dimora. Anche
per questa parte, pertanto, il motivo di ricorso si rivela generico.
Il ricorso è dunque inammissibile.
P.Q.M.

Così deciso, il 15 novembre 2012

Il Co

liere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso.

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