Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12178 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 12178 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
FERRUGGIO Massimiliano Nazareno Armando, nato a Milano il 17/4/1981
avverso la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. emessa il 18/6/2013 dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano che ha applicato al sig. Ferruggio
la pena di due anni e nove mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa in
relazione al reato ex artt.110 e 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre
1990, n.309, accertato dal 30 luglio al 19 novembre 2011 con riferimento alla
detenzione di hashish a fini di cessione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art.444 cod. proc. pen. emessa il 18/6/2013 il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato al sig. Ferruggio la
pena di due anni e nove mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa (pena base
quattro anni e sei mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa) in relazione al

Data Udienza: 11/03/2014

reato ex artt.110 e 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n.309, accertato dal 30 luglio al 19 novembre 2011 con riferimento alla
detenzione di hashish a fini di cessione.
2. Avverso tale provvedimento il sig. Ferruggio propone ricorso, in sintesi
lamentando errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b)
cod.proc.pen. in relazione all’omessa applicazione del disposto dell’art.129 cod.
proc. pen.

1. Premesso che il motivo di ricorso risulta caratterizzato da genericità e non
può trovare accoglimento (cfr. Sez. Un. Penali, n.10732 del 27 settembre 1995,
Serafino, rv 202270; n.3 del 1999, del 25 Novembre 1998, Messina, rv 212437,
in tema di interpretazione degli artt.129 e 444 cod. proc. pen. e di obbligo di
motivazione del giudice), va rilevato che con sentenza n.32 del 12 febbraio 2014
la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli artt.4-bis e 4-vicies ter
del d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49, che
modificavano la disciplina dei commi 1 e 4 dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n.309 e abbandonavano i diversi regimi sanzionatori fissati per le sostanze
stupefacenti elencate, da un lato, nelle tabelle I e III (le c.d. droghe pesanti) e
quelle elencate nelle tabelle II e IV (le c.d. droghe leggere). La nuova disciplina
fissava dunque agli artt.1 e 1-bis dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, un
unico trattamento sanzionatorio per tutte le sostanze stupefacenti.
2. A seguito dell’intervento del giudice delle leggi tornano in vigore i commi
1 e 4 del citato art.73. A ciò consegue che per le sostanze contenute nelle tabelle
Il e IV la pena per le condotte illegali viene fissata nell’intervallo fra due e sei
anni di reclusione, anziché fra sei e venti anni di reclusione; la pena scende, poi,
all’intervallo fra sei mesi e quattro anni di reclusione per le ipotesi di minore
gravità, anziché fra 1 e sei anni di reclusione (oppure fra 1 e 5 anni ove
applicabile la nuova ipotesi di reato introdotta dall’art.2, comma 1, lett.a, del d.l.
23 dicembre 2013, n.146, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.10 – G.U.
Serie generale n.43 del 21 febbraio 2014).
3. Quanto ora ricordato impone di rilevare che i fatti di reato per cui si è
proceduto nei confronti del sig. Ferruggio riguardano la sostanza denominata
“hashish”, ricompresa fra quelle cui la riviviscenza dei commi 2 e 4 dell’art.73 e
la decisione del Giudice dell’udienza preliminare di applicare il comma 5 del
medesimo articolo concorrono a fissare la pena edittale massima in quattro anni
di reclusione. Ora, la lettura della sentenza impugnata mostra che il Giudice
dell’udienza preliminare nell’applicazione della pena a carico del sig. Ferruggio ha

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

determinato la pena base in quattro anni e sei mesi di reclusione, e dunque in
misura superiore al massimo edittale oggi applicabile per l’ipotesi di reato
ritenuta in sentenza. E’ pacifico, infatti, che per i fatti accertato nell’anno 2011
non può trovare applicazione la disciplina introdotta col decreto legge n.146 del
2013, bensì la più favorevole disciplina che deve considerarsi in vigore al
momento del fatto secondo la citata sentenza della Corte costituzionale.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte annulla senza
rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano

luce della disciplina oggi applicabile ai fatti per cui è processo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Milano.
Così deciso il 11/3/2014

affinché le parti e il giudicante possano assumere le proprie determinazioni alla

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