Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12177 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12177 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POLI DAVID N. IL 22/04/1989
BELLINATI DAVIDE N. IL 11/12/1967
avverso la sentenza n. 519/2013 TRIBUNALE di MODENA, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 04/12/2013
OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva applicata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
agli imputati POLI David e BELLINATI Davide per il delitto di cui agli artt. 624-625
n. 2 e 7 c.p. La pena concordata è stata di mesi 8 di reclusione ed C 300= di multa.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3°, c.p.p.
In particolare, quanto alla sussistenza dell’aggravante, questa Corte ha statuito che
“In tema di furto, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art.
625, n. 7, cod. pen. il concetto di “necessità” va inteso in senso relativo e comprende
ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in
contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza;
d’altra parte la consuetudine va intesa quale pratica di fatto generale e costante
ancorchè non imposta da esigenza dalla quale non possa prescindersi” (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 14978 del 24/03/2005 Cc. (dep. 21/04/2005), Rv. 231876).
Nel caso di specie, un navigatore satellitare è odiernamente funzionalmente collegato
all’uso dell’auto e, quindi, è naturale che trovi alloggiamento nel veicolo e non venga
rimosso all’atto del parcheggio dell’auto.
Per quanto detto, il motivo di censura è manifestamente infondato.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di C 1.500= in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
Il Consigliere estensore
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo la violazione di legge ed
il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui
all’art. 625 n. 7 c.p. (esposizione alla pubblica fede), in quanto la persona offesa
avrebbe potuto rimuovere dall’auto l’apparato satellitare asportato.