Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12173 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12173 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VORNICEANU VASILE N. IL 14/04/1978
avverso la sentenza n. 120/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di
VORNICEANU Vasile per la contravvenzione di cui all’art. 186 , cc. 2° lett. c) ,
C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di un’auto Mercedes classe CDI, con tasso
alcolemico rilevato di
2,07 e 1,97 (acc. in Sacile -PN- il 6\1\2009).

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3°, c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice
del merito.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che
“È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000, imp.
Barone, rv. 216473).

Questa Corte, inoltre, ha statuito che “In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito
positivo dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è
onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento
dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione
dell’aspirazione ….” (Cass. IV, 45070\04, Gervasoni).
Non essendo stata fornita alcuna prova della inidoneità all’uso dell’apparecchio, ne ha
dedotto il giudice di merito la attendibilità degli esiti dell’alcoltest.
Le obiezioni delle difesa sul punto sono di mero fatto ed esprimono un dissenso “di
merito” nei confronti della ricostruzione logica di segno opposto operata dal giudice di
merito, insindacabile in questa sede di legittimità
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese delle spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.000= in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013

1 3 MAR 2014

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge ed il
difetto di motivazione in relazione alla pronuncia di condanna, non essendovi prova
circa la regolarità apparecchio etilometro.

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