Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12171 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12171 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRAVERO MARIO AGOSTINO N. IL 10/05/1973
avverso la sentenza n. 6897/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di CFtAVERO
Mario Agostino per il reato di cui all’art. 186 lett. c) C.d.S. per guida di un’auto Golf
in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato di g\I 1,53 e 1,54 (acc. in Castagnito
il 27\7\2008). Veniva inoltre confermata la pena di C 3.680= di ammenda, comprensiva
della pena detentiva sostituita.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3 0 , c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice
del merito.
La corte di merito, infatti, nel negare la rateizzazione ha rilevato come la somma non
fosse particolarmente elevata ed l’imputato non avesse provato alcuna situazione di
particolare disagio economico.
La coerenza e logicità della motivazione, rendono incensurabile sul punto la sentenza.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese delle spese processuali ed al pagamento della somma di C 1.000= in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
Il Consi lie e estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge ed il
difetto di motivazione in relazione alla omessa concessione della rateizzazione del
pagamento dell’ammenda.

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