Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1217 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1217 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: SIOTTO MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PERS*10 FERNANDO N. IL 23/12/1958
avverso l’ordinanza n. 625/2011 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
18/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA
SIOTTO;
1/sentite le conclusioni del PG Dott. 60^-4-12-°
tte Qp.a, c..1-42A4-4
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Uditi difen r Avv.;

Data Udienza: 15/11/2012

RILEVA
Con ordinanza del 18/10/2011 il Tribunale di Lecce, sezione per il riesame e l’appello dei
provvedimenti restrittivi, ha rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza 12/8/2011 con la
quale il GIP del Tribunale di Lecce aveva respinto l’istanza di revoca o di attenuazione della

di estorsione aggravata per il quale questi era imputato.
Il Tribunale non ha condiviso i rilievi difensivi, con i quali si era sottolineato il diverso
trattamento riservato ad altri coimputati, sottolineando la diversa posizione del Persano nei
cui confronti continuavano a permanere ragioni di cautela social-preventiva e,
conseguentemente, affermando l’impossibilità di sostituzione della misura coercitiva applicata
con altra più attenuata in ragione della presunzione di sola adeguatezza della custodia in
carcere ex art. 275 comma 3 C.P.P.. Ad avviso del Tribunale detta presunzione era da ritenersi
operante anche in corso di esecuzione e non solo in sede di applicazione della misura
coercitiva, senza possibilità di modifica per ragioni sul punto irrilevanti quali le condizioni di
salute di alcuni membri del nucleo familiare.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato con atto depositato il
22/10/2011 nel quale ha lamentato: A) travisamento della prova per avere il Tribunale
ricondotto a ragioni soggettive non estensibili al Persano la revoca o l’attenuazione del regime
restrittivo adottate nei confronti di alcuni coimputati; B) omessa considerazione di elementi
decisivi di natura oggettiva (non solo il mero decorso del “tempo” ma anche l’assenza di un
ruolo organizzativo, l’intervenuto rinvio a giudizio, il tempo trascorso in carcere, il
trattamento riservato ad altri soggetti); C) attribuita rilevanza ad una tesi giurisprudenziale in
punto di presunzione ex art. 275 comma 3 C.P.P. alla quale peraltro si contrappone altra che, a
differenza della prima, poggia su solide basi giuridiche ed é in linea con le ultime pronunzie
della Corte Costituzionale.

misura della custodia cautelare in carcere avanzata da Fernando Persano in relazione al delitto

OSSERVA
Ritiene il Collegio che debbano essere ritenute inammissibili le censure sopra riportate sub A)
e B) e manifestamente infondate quelle sopra indicate sub C) e che, valutata come
palesemente irrilevante la questione di costituzionalità dal difensore sollevata in udienza, il

Ed invero, e con riguardo alle censure afferenti il diverso trattamento riservato dallo stesso
Tribunale ad altri coindagati, la statuizione per la quale le esigenze cautelari sarebbero “legate
a considerazioni di carattere squisitamente soggettivo e non estensibili agli altri coindagati”
viene impugnata con una proposta valutativa priva di pertinenza: si adducono infatti gli
elementi che hanno indotto il Tribunale ad una scarcerazione dei coindagati Sciannocca e
Rollo (in relazione alla loro assenza di ruolo organizzativo del sodalizio criminoso ed
all’intervento medio tempore del decreto di citazione a giudizio) e si sottolinea che detti
elementi non avrebbero valenza “soggettiva”, ma poi si manca totalmente di contestare, con la
specificità e piena autosufficienza necessarie in questa sede, l’affermazione per la quale la
cennata “assimilazione” non avrebbe potuto riguardare il Persano, dato il suo spessore
criminale e vista la specifica pericolosità del predetto. In sostanza, il ricorso si limita ad
invocare una generica esigenza di trattamento “analogico” senza farsi minimamente carico di
specificare la pretesa identità della situazione oggettiva e soggettiva nella quale sarebbero
versati esso esponente ed i più fortunati coindagati.
Altrettanto inammissibile è poi la invocazione di una migliore considerazione del ruolo
svolto, del tempo trascorso dai fatti, dell’avvenuto rinvio a giudizio, trattandosi di una
generica proposta di rivalutare dati apprezzati e considerati dai giudici del merito con
argomentazioni fatte segno solo ad inammissibili espressioni di dissenso.
Venendo, infine, al terzo profilo, trattato in ricorso (sub C), illustrato e fatto segno ad istanza
di rimessione alle Sezioni Unite per esistenza di contrasto in ordine alla questione della

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ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
‘Roma, H.

1 624. 2013

operatività della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275 c. 3 c.p.p.
non solo all’atto dell’adozione del provvedimento genetico della misura restrittiva ma anche
nelle successive vicende relative alla permanenza delle esigenze cautelari, vi è solo da
rammentare che all’atto della udienza di discussione del ricorso le Sezioni Unite avevano già

della presunzione anche in dette vicende successive.
Quanto, infine, alla questione di legittimità costituzionale della presunzione assoluta di
adeguatezza con riguardo ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416
bis C.P. o al fine di agevolare le associazioni mafiose, è ben vero che le Sezioni Unite la
hanno, contestualmente alla decisione dianzi detta, rimessa con ordinanza 34474 del 2012 alla
Corte Costituzionale ma è anche vero che nella specie la questione in discorso non si pone
affatto, essendo stata applicata e mantenuta una misura custodiale sulla base della sola
presunzione relativa di adeguatezza della stessa.
Dalla inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende; dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 c. 1 ter disp.att.C.P.P.
Così deciso il 15/11/2012.

deciso, statuendo, con la sentenza n. 34473 depositata il 10/9/2012, nel senso della operatività

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