Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12168 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12168 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ERJEM ABDELLATIF N. IL 16/10/1981
avverso la sentenza n. 10055/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 04/12/2013
OSSERVA
1. L’imputato ERJEM Abdellatif ricorre per cassazione contro la sentenza in epigrafe.
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera d), c.p.p., in quanto
l’imputato ha rinunciato all’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del processuali e della somma di euro 500= in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
e e
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500= (cinquecento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.