Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12167 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12167 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTE ALESSANDRO N. IL 26/06/1964
avverso la sentenza n. 1663/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe veniva confermata la condanna di CONTE Alessandro
per il reato di cui art. 186, lett. b), C.d.S. per guida di un’auto in stato di ebbrezza,
con tasso alcolemico rilevato di g\I 1,40 e 1,35 (acc. in Otranto il 12\1\2009).
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la erronea applicazione della
legge e il vizio di motivazione, per non aver tenuto conto il giudice di merito che
l’esame strumentale non era stato accompagnato dalla indicazione da parte dei
verbalizzanti di elementi sintomatici; che i due esami erano stati effettuati senza il
rispetto dei limiti temporali; che gli scontrini non erano firmati.
3.1. In ordine alla lamentata assenza di indicazione di dati sintomatici, necessari per
poter pronunciare condanna per la violazione dell’art. 186 C.d.S., va rammentato
l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Ai fini della prova della sussistenza dello
stato di ebbrezza del conducente di autoveicoli, non è necessario che l’accertamento
strumentale effettuato mediante l’etilometro trovi conferma anche in dati sintomatici
riguardanti il comportamento del soggetto interessato. Gli artt.186 del codice della
strada e 379 del relativo regolamento richiedono, infatti, soltanto che l’accertamento
tecnico venga eseguito con le modalità prescritte e che la concentrazione alcoolemica,
superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni
concordanti effettuate ad intervalli di tempo di cinque minuti” (Cass. Sez. 4, Sentenza n.
41846 del 29/09/2009 Ud. (dep. 30/10/2009), Rv. 245788; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1049
del 16/12/1998 Ud. (dep. 26/01/1999), Rv. 212308).

Quanto alla regolarità degli scontrini, sebbene essi non siano stati firmati, sono
richiamati nel verbale di contestazione della contravvenzione e, quindi, non vi è
dubbio sulla loro riferibilità al controllo effettuato sul Conte.
Infine il lasso temporale tra i due esami è corrispondente a quello previsto dalle
norme (art. 379 Reg. Esec. C.d.S.), essendo stato il primo esame svolto alle ore 19.58
(esito g\I 1,40), il secondo alle ore 20.05 (esito g\I 1,35). L’intervallo di cinque minuti
tra i due esami, indicato dalla norma, deve intendersi come minimo, in quanto una
spazio di tempo maggiore non inficia l’attendibilità dell’accertamento ed, anzi, è
favorevole al conducente controllato perché gli offre più tempo per assimilare
l’eventuale alcol assunto.
4. Alla manifesta infondatezza dei motivi, segue la declaratoria di inammissibilità del
ricorso e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
Il Consiglie estensore

3. Il ricorso é inammissibile in quanto i motivi sono manifestamente infondati.

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