Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12163 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12163 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASELLI GAETANO N. IL 27/04/1979
avverso la sentenza n. 14/2009 TRIBUNALE di TRANI, del
24/03/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 04/12/2013
OSSERVA
1. L’imputato CASELLI Gaetano, a mezzo del suo difensore, propone appello, poi
qualificato come ricorso per cassazione, contro la sentenza in epigrafe, con la quale è
stato condannato per la violazione di cui all’art. 116 C.d.S.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500= a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
1 3 MAR 314
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 613, co. 1°, c.p.p., in quanto il ricorso è stato
proposto da un difensore (l’Avv. Angelo Colangelo) non iscritto nell’Albo speciale della
Corte di Cassazione.