Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12160 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12160 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINGUZZI CHARLY N. IL 22/08/1980
avverso la sentenza n. 3199/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 10/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 04/12/2013
OSSERVA
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la erronea applicazione della
legge, tenuto conto che l’accertamento del tasso alcolemico era stato svolto in
Ospedale senza il consenso dell’imputato.
3. Il ricorso è inammissibile. Le censure formulate sono manifestamente infondate ai
sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p.
Questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che “I risultati del prelievo
ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il
ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale,
sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in
stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la
documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la
mancanza del consenso” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4118 del 09/12/2008Ud.
(dep.
28/01/2009
18/10/2007
28/07/2006
04/07/2005
16/06/2005
) Rv. 242834;
) Rv. 237780;
) Rv. 234626;
) Rv. 232122;
) Rv. 231976).
Cass.
Sez. 4, Sentenza
Cass. Sez. 4, Sentenza
Cass. Sez. 6, Sentenza
Cass. Sez. 4, Sentenza
n.
n.
n.
n.
38537
26783
24586
22599
del
del
del
del
21/09/2007Ud.
08/06/2006Ud.
28/04/2005Ud.
13/05/2005Ud.
(dep.
(dep.
(dep.
(dep.
Nel caso di specie, sebbene vi sia stata una esplicita richiesta della Polizia Municipale
affinchè venisse svolto l’esame, è anche vero che l’analisi è stata fatta in una struttura
ospedaliera per finalità diagnostiche dopo un incidente e dopo il ricovero del Minguzzi
con “codice giallo” (situazione di urgenza indifferibile, che viene assegnata a chi non è in
immediato pericolo di vita, pur presentando sintomi clinici che necessitano di una rapida
valutazione). Ben può dirsi, per -tanto, come ritenuto dal giudice di merito, che l’analisi
fu eseguita per preminenti finalità diagnostiche e di cura.
Ne consegue che correttamente il giudice di merito ha ritenuto la utilizzabilità
dell’esame.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
Il Consigliere estensore
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di MINGUZZI
Charly per la contravvenzione di guida di un’auto Opel Tigra in stato di ebbrezza
alcolica [art. 186 lett. c), C.d.S.], con tasso alcolemico accertato di g\I 2,5 (acc. in
Imola il 13\4\2007). In sede di appello veniva anche confermata la pena irrogata di
giorni venti di arresto ed C 300= di ammenda, ritenuta la impossibilità di ulteriori
riduzioni della sanzione, tenuto conto dei plurimi precedenti gravanti sull’imputato, tra
cui due per guida in stato di ebbrezza.