Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1216 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1216 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TUDORAN ADRIAN N. IL 05/11/1974
avverso la sentenza n. 1765/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
TUDORAN ADRIAN era ritenuto responsabile di furto tentato in supermercato e
condannato alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione C 100 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto personalmente, denunciando violazione di legge, in relazione
trattamento sanzionatorio, per non essere stati considerati tutti gli elementi di cui

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a denunciare una violazione di legge, ma non precisa sotto quale aspetto la
decisione impugnata, presenterebbe vizi o carenze, senza indicare le ragioni per le
quali la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare una pena più lieve, a fronte di
un trattamento sanzionatorio comunque prossimo al minimo edittale; la mancanza
di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591
cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consigliere es ensore

Il president

all’articolo 133 cod. pen. evidenziati dalla difesa;

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