Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1216 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1216 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PUGGIONI GIOVANNI N. IL 18/02/1979
avverso la sentenza n. 175/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 29/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFEVLE CAPOZZI;
lette/spontite le conclusioni del PG Dott.
(5-“I L f,

Data Udienza: 13/11/2012

N. 15444/1Z-RUOLO N. 20 C.C.N.P. (1978)

RITENUTO IN FATTO

1.Con decreto del 29 febbraio 2012, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di
Sassari ha dichiarato “de plano” inammissibile, ai sensi dell’art. 666 comma 2
cod. proc. pen., l’istanza con la quale PUGGIONI Giovanni ha chiesto il beneficio
dell’affidamento in prova al servizio sociale, di cui all’art. 47 Ord. Pen.

riproposizione di altra basata sui medesimi elementi e già rigettata dal medesimo
Tribunale con ordinanza del 1 dicembre 2011.
3.Avverso detto provvedimento PUGGIONI Giovanni propone personalmente
ricorso per cessazione, deducendo erronea applicazione della legge penale, in
quanto nella nuova istanza da lui presentata era stata evidenziata una
circostanza nuova, costituita dall’imminente nascita di un figlio, il che non
consentiva di ritenerla mera riproposizione di analoga istanza; inoltre la
precedente domanda intesa ad ottenere anche il beneficio della semilibertà era
stata dichiarata inammissibile solo per non aver egli espiato, in quel momento, il
periodo minimo di detenzione, richiesto dalla legge per la concessione del
beneficio; e tale periodo minimo di detenzione era stato nel frattempo da lui
espiato, si che egli ben avrebbe potuto conseguire almeno il beneficio della
semilibertà.
CON$IDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto da PUGGIONI Giovanni è inammissibile siccome
manifestamente infondato.
2.Si osserva invero che il potere del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di
dichiarare inammissibile un’istanza proposta dal condannato nel procedimento di
sorveglianza senza contraddittorio fra le parti e senza fissazione d’udienza, ai
sensi dell’art. 666 secondo comma c.p.p., richiamato dall’art. 678 c.p.p., è
espressamente limitato ai casi in cui la richiesta dell’interessato appaia
manifestamente infondata per difetto dei requisiti di legge ovvero perchè
l’istanza è mera riproposizione di altra in precedenza già respinta (cfr., in
termini, Cass. Sez. 1 n. 15961 del 18/3/2009, Obili, Rv. 243172).
3.Nel caso in esame il ricorrente sostiene che la nuova istanza da lui proposta,
intesa ad ottenere il beneficio di cui all’art. 47 Ord. Pen., non avrebbe potuto
1

2.11 Presidente del Tribunale di sorveglianza ha rilevato che l’istanza era mera

essere rigettata “de plano” dal Presidente del Tribunale in quanto presentava un
elemento di novità rispetto alla sua precedente istanza; ed ha indicato tale
elemento di novità nella circostanza che stava per nascergli un figlio.
Non si ritiene tuttavia che la circostanza da ultimo citata sia tale da
caratterizzare di per sè come nuova la domanda da lui proposta, non avendo il
ricorrente in alcun modo specificato in qual modo detto evento avrebbe potuto
indurre il Tribunale di sorveglinza ad adottare una decisione diversa rispetto a

4.Nessun rilievo ha poi quanto riferito dal ricorrente circa il beneficio della
semilibertà, essendo stato il provvedimento impugnato esclusivamente riferito al
beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale.

5.11 ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla
Cassa delle Ammende.

PAUL
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13 novembre 2012.

quella in precedenza adottata.

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