Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12158 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12158 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL MAGREN SAID N. IL 01/01/1981
avverso la sentenza n. 4445/2012 GIP TRIBUNALE di LUCCA, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a EL MAGREN
Said è stata applicata la pena di un anno di reclusione ed € 600= di multa, per il
delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 (acc. in provincia di Lucca dal dicembre 2009
all’aprile 2010).

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Questa Corte di legittimità ha statuito che “È legittima la condanna dell’imputato al
pagamento delle spese del processo in ipotesi di applicazione della pena concordata
che – pur essendo inferiore ad anni due- venga tuttavia posta, ex art. 81 cpv. cod.
pen., in continuazione con altra oggetto di precedente condanna definitiva, dovendosi
in tal caso valutare la pena complessiva irrogata, che è superiore ad anni due” (Cass.
Sez. 6, Sentenza n. 32406 del 20/02/2008 Cc. (dep. 31/07/2008), Rv. 240689).

Nel caso di specie la pena applicata con la sentenza di patteggiamento costituisce
aumento per la continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Firenze del
14\6\2011. Con tale pronuncia l’imputato fu condannato alla pena di anni tre di
reclusione ed € 12.000= di multa.
Pertanto l’entità del cumulo giuridico delle pene legittimava la pronuncia di condanna
alle spese.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500= a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge, per
avere il giudice di merito condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali
nonostante la pena detentiva irrogata fosse stata inferiore a due anni.

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