Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12154 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12154 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
. sul ricorso proposto da:
PINTO GAETANO N. IL 15/08/1992
avverso la sentenza n. 2223/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 04/12/2013
OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe, veniva confermava la condanna di PINTO Gaetano
per il delitto di 73 T.U. 309 del 1990 (per la detenzione a fini di cessione di 20 gr. di
marijuana e gr. 2 di cocaina (idonei a confezionare rispettivamente 38 e 6,2 dosi
medie). Veniva confermata la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 12.000= di
multa.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo alla commisurazione della pena ed al diniego dell’attenuante di cui al V
comma dell’art. 73 T.U. 309 del 1990, le generiche censure del ricorrente in ordine a
pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano manifestamente
infondate.
Va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l’attenuante del fatto di lieve
entità deve essere individuata in base ad un’operazione interpretativa che consenta di
rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di
ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone – tanto al legislatore quanto
all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del
fatto (Cass. VI, 4194\95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).
Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come
la marijuana e la cocaina detenuta fosse di quantità non irrilevante ed idonea, quindi,
al confezionamento di numerose dosi, così negando il riconoscimento della attenuante.
Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli
orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza
attenuante speciale del fatto di lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia
dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. Un.
21 9 2000, n. 17).
–
–
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00), a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
Il Consigliere estenso5e
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui al V comma
dell’art. 73 cit.