Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1215 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1215 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMMIRATA VINCENZO N. IL 25/12/1991
avverso la sentenza n. 4512/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 01/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, AMMIRATA
VINCENZO era ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato dei beni
contenuti all’interno di un’automobile parcheggiata sulla pubblica via e condannato
alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, per non avere il giudice d’appello fornito risposte alle censure
proposte in sede di prima impugnazione, circa l’irrilevanza della rottura del

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché la motivazione
della sentenza rileva che l’imputato ed il complice furono visti da un appuntato dei
carabinieri mentre tentavano di forzare lo sportello di un’automobile e che furono
riscontrati segni di effrazione sull’altra la presenza di una parte del cacciavite
utilizzato per forzarla ancora conficcato uno sportello, per cui la doglianza difensiva
è di carattere assolutamente marginale;
– che il ricorso che non si confronti con le motivazioni della sentenza di appello, va
dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato
(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il preside te

cacciavite;

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