Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1215 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1215 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BIRRA GIOVANNI N. IL 12/07/1967
avverso l’ordinanza n. 573/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/seetite le conclusioni del PG Etc*.
/-4-(FATC”..,

Data Udienza: 13/11/2012

N.13733/12-RUOLO N. 15 C.C.N.P.(1976)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 4 ottobre 2011 la Corte d’appello di Napoli, quale giudice
dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta da BIRRA Giovanni, intesa ad
ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati con
le quattro sentenze irrevocabili, descritte nel provvedimento impugnato, di cui la
prima concernente il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., contestato per il
commesse nel periodo 1990-1992; la terza concernente violazioni obblighi
sorveglianza speciale di p.s. accertate nel giugno e novembre 2001; la quarta
concernente omesso versamento cauzione impostagli all’atto della sua
sottoposizione alla sorveglianza speciale di p.s., verificatosi nel dicembre 2000.
2.La Corte d’appello di Napoli ha escluso la sussistenza dell’unicità del disegno
criminoso fra i reati anzidetti, avendo ritenuto che le relative condotte non
fossero riconducibili ad un’iniziale ideazione complessiva, costituente un unico
programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, anche per il
rilevante lasso di tempo intercorso fra i fatti giudicati con le sentenze menzionate
in istanza e per l’eterogeneità delle condotte delittuose esaminate.
3.Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione BIRRA Giovanni
per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea applicazione di legge
penale e motivazione illogica e contraddittoria, avendo la Corte d’appello di
Napoli omesso di valutare in concreto i fatti e gli atti richiamati, dai quali
avrebbe potuto viceversa desumersi l’identità del disegno criminoso fra il delitto
di partecipazione ad associazione criminosa e le violazioni legge stupefacenti
giudicate con le sentenze indicate in istanza, in quanto le violazioni del d.p.r. n.
309 del 1990, seppur commesse fra il 1990 ed il 1992, costituivano pur sempre
condotte da lui poste in essere nell’ambito di un medesimo disegno criminoso,
che comprendeva, fin dall’inizio, anche la sua partecipazione all’associazione
camorristica, di cui all’art. 416 bis cod pen.; non era poi rilevante ai fini
dell’esclusione del medesimo disegno criminoso che fra detti reati non
sussistesse identità di concorrenti, escluso che per la persona di IACOMINO
Costantino; ed era altresì non condivisibile che i reati giudicati con la terza e la
quarta sentenza indicata nel provvedimento impugnato non fossero stati ritenuti
frutto di un’unica ideazione criminosa, in quanto anche le violazioni delle norme
relative alla misura di prevenzione a lui applicata erano state funzionali e
strumentali alla realizzazione della condotta di cui all’art. 416 bis cod. pen.

periodo 2000-2004; la seconda concernente violazioni legge stupefacenti

comsrggpAro IN DWITO
MI ricorso proposto da BIRRA Giovanni è infondato.
2.Con esso il ricorrente sostiene che erroneamente il provvedimento impugnato
ha escluso il vincolo della continuazione fra i fatti giudicati dalle quattro sentenze
descritte nel provvedimento impugnato, trattandosi di reati tutti commessi

nell’ambito della sua partecipazione ad un’associazione di stampo camorristico.
3.Come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, l’unicità del
disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per
l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva, non può identificarsi con
la generale tendenza a porre in essere determinati reati, ovvero con una scelta di
vita che comporta la reiterazione di condotte criminose ricorrenti nel tempo
quanto a modalità di esecuzione, atteso che, per aversi continuazione fra reati ai
sensi dell’art. 81 c.p., è necessario che le singole violazioni costituiscano parte
integrante di un unico programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali,
fin dalla commissione della prima, per conseguire un determinato fine.
Deve quindi escludersi che tale progettazione possa essere presunta sulla sola
base dell’identità o dell’analogia dei singoli reati, essendo altresì indispensabile
che tutti gli episodi siano effettivamente frutto di un’originaria ed unica ideazione
e determinazione volitiva (cfr., in termini, Cass.2^, 7.3.04 n. 18037).
4.Applicando tali principi al caso in esame, si rileva che il ricorrente non ha
fornito alcun elemento, dal quale potersi fondatamente desumere che le
violazioni della legge stupefacenti, verificatesi nel periodo 1990-1992 e giudicate
con la seconda sentenza, siano state commesse nell’ambito della sua
partecipazione ad un’associazione camorristica, per la quale era stato
condannato con la prima delle quattro sentenze citate.
Appare invero ostativo a detta unicità d’intenti il fatto che i reati in materia di
stupefacenti siano stati da lui commessi fra il 1990 ed 1992 e quindi ben prima
che venisse riconosciuto colpevole del delitto di partecipazione ad
un’associazione di stampo camorristico, essendogli stata tale ultima condotta
contestata per il periodo 2000-2004.
Tra di essi quindi non è ravvisabile alcun filo unitario che li leghi in un unico
programma, ritenendosi che, piuttosto, si sia trattato di reati di volta in volta
commessi per sopperire a contingenti esigenze.

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e

5.Va peraltro rilevato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel
ritenere che, per aversi continuazione fra reati associativi e reati satellite, è
richiesto che questi ultimi abbiano formato oggetto di volizione nelle loro linee
essenziali fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso; il che nella
specie non è dato ravvisare, stante la rilevata anteriorità dei reati in materia di
stupefacenti rispetto al reato di partecipazione ad associazione di stampo
camorristico (cfr., in termini, Cass. 1^, 21.1.09 n. 8451, rv. 243199).

della sorveglianza speciale di p.s. e di omesso versamento della cauzione
imposta all’atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione anzidetta, di
cui alla terza ed alla quarta sentenza indicate nel provvedimento impugnato,
rispetto al delitto di partecipazione ad associazione di stampo camorristico.
Pur trattandosi di reati temporalmente contigui, la sussistenza dei presupposti
per ritenerli riuniti col vincolo della continuazione è da escludere, come
esattamente ritenuto dal provvedimento impugnato, non essendo in alcun modo
emerso che il ricorrente li abbia programmati fin dal momento in cui ha aderito
all’associazione criminosa anzidetta.
7.11 ricorso proposto da BIRRA Giovanni va pertanto respinto, con sua condanna
al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 novembre 2012.

6.Quanto sopra vale altresì con riferimento ai reati di violazione degli obblighi

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