Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12149 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12149 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMDHANI YOUSSEF N. IL 04/02/1983
avverso la sentenza n. 2312/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di ROMDHANI
Youssef per il delitto di cui all’art. 73, co. V, T.U. 309 del 1990 (acc. in Bologna il
26\12\2011). Veniva confermata anche la pena di mesi 8 di reclusione ed C 2.200= di
multa con le attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3 0 , c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice
del merito.
Quanto alla commisurazione della pena, il giudice di merito, con adeguata
motivazione, ha evidenziato come i precedenti penali, anche specifici, non
consentivano una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro e non
consentivano un più mite trattamento sanzionatorio.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133
c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa
rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV
230278).

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e, inoltre, al versamento della somma di euro 1.000,00
(mille/00) in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e
l’insufficienza della motivazione in ordine al giudizio in ordine alla commisurazione
della pena.

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