Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12145 del 23/01/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 12145 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) A.A.
2) B.B.
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Roma il 4/04/2017
-dato atto del rituale avviso alle parti;
-sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis
-letta la memoria difensiva depositata in data 8/1/2018 nell’interesse dei ricorrenti

FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa
dal locale Tribunale, confermava il giudizio di penale responsabilità dei prevenuti per il delitto
di rapina pluriaggravata in concorso, escludeva l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod.pen. e
riduceva la pena, determinandola in anni quattro,mesi dieci di reclusione ed euro 1.100,00 di
multa per il A.A., in anni quattro, mesi sette di reclusione ed euro 1.100,00 di multa per la
B.B..
2.Hanno pro ricorso per Cassazione gli imputati a mezzo del difensore, deducendo con distinti
atti:
A.A.: il vizio di motivazione a) in relazione alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua
degli artt. 110,628, co 1 e 2 n. 1, cod.pen., essendo stata la violenza nei confronti della p.o.

Data Udienza: 23/01/2018

esercitata esclusivamente dal complice rimasto ignoto ed avendo la Corte territoriale omesso di
scrutinare la doglianza sul punto; b) con riguardo alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche, avendo la Corte incongruamente parificato le posizioni dei due imputati
senza tener conto delle specifiche circostanze devolute.
B.B.: il vizio di motivazione in ordine: a) alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua di
rapina impropria; b) alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo
la Corte omesso l’apprezzamento delle specifiche doglianze formulate in relazione alla

3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza delle doglianze formulate. Quanto
alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua di rapina impropria la Corte territoriale ha
evaso le doglianze difensive con adeguato supporto argomentativo, privo di criticità logiche,
richiamando gli esiti riportati dalla p.o. in conseguenza della violenta manovra intesa a
rimuovere il blocco del cancello e a guadagnare l’impunità con la fuga. Questa Corte ha
precisato che la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all’art. 628 cod. pen. è costituita
da ogni energia fisica adoperata dall’agente verso la persona offesa al fine di annullarne o
limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una “vis corporis corpori
data”, ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell’agente e
senza l’aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto
allo scopo. (Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D’Agostino, Rv. 263307)
Inoltre, deve rilevarsi che correttamente le sentenze di merito hanno ritenuto il concorso del Di
Bari nella fattispecie complessa giacchè l’eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno
dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o
per procurare a sé o ad altri l’impunità costituisce logico e prevedibile sviluppo della condotta
finalizzata alla commissione del furto (Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016 , Di Pasquale e altro,
Rv. 268564; n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003;n. 32644 del 18/06/2013 , P.G.
in proc. Alic, Rv. 256841), come evidenziato dai giudici d’appello a pag. 2 del provvedimento
impugnato.
Né appare censurabile la valutazione della Corte territoriale che ha escluso la possibilità di
differenziare le posizioni dei due imputati ai fini della concessione delle attenuanti generiche,
valorizzando- siccome di valenza preponderante- la gravità dei fatti, i tentativi di sfuggire
all’identificazione simulando il furto dell’auto di appoggio agli autori materiali dell’illecito, i
precedenti penali dei prevenuti, trattandosi di apprezzamento aderente agli esiti processuali e
sostenuto da congrua motivazione.
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.

posizione della prevenuta.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di duemila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il giorno 23 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA