Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12145 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 12145 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORE ANGELINA N. IL 24/10/1966 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 15249/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
05/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto
proposto per motivi non consentiti.
Invero, l’ordinanza di archiviazione, ai sensi dell’art. 409, co. 6°, c.p.p. è ricorribile
per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, co. 5°, c.p.p. e cioè per
violazioni concernenti l’integrità del contraddittorio nell’udienza camerale innanzi al
G I.P.
Questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha ribadito che “il ricorso
per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di
mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio; ne consegue che è
inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per
omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite” (Cass. 1, Ord. n. 8842 del
14/03/2006, rv. 233582; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 436 del 05/12/2002 Cc. (dep.
09/01/2003), Rv. 223329).

Nel caso di specie l’ordinanza impugnata, sebbene stringatamente motivata, contiene
un coerente ragionamento in ordine alle ragioni che hanno spinto il giudice di merito
all’archiviazione. Non potendosi, pertanto, discorrere di mancanza grafica della
motivazione, non sussiste alcuna violazione di legge e del contraddittorio che consenta
di ritenere ammissibile il ricorso.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00= (mille/00) a titolo
di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00= in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
Il Consigli re este ore

1. FIORE Angela, persona offesa, ricorre per cassazione contro l’ordinanza di
archiviazione in epigrafe, emessa nel procedimento a carico di ignoti.
Ha dedotto il ricorrente il difetto di motivazione dell’ordinanza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA