Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12144 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12144 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIANCAGLIONE BARBARA N. IL 16/02/1971
avverso la sentenza n. 1023/2011 TRIBUNALE di TERAMO, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva pronunciata la condanna di
CIANCAGLIONE Barbara per il reato di cui all’art. 116, co. 13°, C.d.S. per guida di
un motoveicolo 125 cc. senza patente (acc. in Teramo il 6\8\2009). All’imputata veniva
irrogata € 3.000= di ammenda.

3. Il ricorso é inammissibile.
3.1. Nella concreta fattispecie il giudice di merito ha dato adeguatamente conto del
proprio convincimento, vagliando analiticamente le questioni sottoposte al suo esame
ed evidenziando come la responsabilità dell’imputata emergesse chiara dalle indagini
svolte ed, in particolare, dal fatto di essere stata colta alla guida dell’auto senza
patente, in quanto revocata.
La prova di tale circostanza è stata offerta dalla deposizione sul punto del
verbalizzante; né l’imputata ha esibito il documento che la abilitava alla guida.
Le censure sul punto mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso
generico rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito
della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione
della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi
nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli,
potrebbero qui avere rilievo.
3.2. Quanto al trattamento sanzionatorio va ricordato che la determinazione della
misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere
discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia
valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure
necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta,
come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena
edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo il difetto di motivazione in
relazione alla affermazione della penale responsabilità, in quanto non era stata
provata la revoca della patente da parte del Prefetto di Teramo; nonché in relazione
alla quantificazione della pena.

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