Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12143 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12143 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GULI ENRICO N. IL 24/03/1962
avverso la sentenza n. 2164/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di GULI Enrico
per il delitto di cui all’art. 186, lett. c), C.d.S., con tasso alcolemico rilevato di g\I 2,20
e 2,57 (acc. in Moneglia il 17\10\2009). Veniva confermata anche la pena di anni uno
di arresto ed € 6.000= di ammenda.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3 0 , c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice
del merito.
Quanto alla commisurazione della pena, il giudice di merito, con adeguata
motivazione, ha evidenziato come l’elevato tasso alcolemico ed i 4 precedenti penali
specifici, non consentivano una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro e
non consentivano un più mite trattamento sanzionatorio.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e, inoltre, al versamento della somma di euro 1.000,00
(mille/00) in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e
l’insufficienza della motivazione in ordine al giudizio in ordine alla commisurazione
della pena.

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