Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12142 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12142 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACOB ADRIAN N. IL 16/01/1965
avverso la sentenza n. 4259/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
29/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA

ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’insufficienza della
2. Propone
motivazione in ordine al alla commisurazione della pena ed al mancato riconoscimento
della prevalenza delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. Invero le censure formulate sono manifestamente
infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate
e risolte negativamente dal giudice del merito.
Nel giudizio di commisurazione della pena, il giudice di merito, con adeguata
motivazione, ha evidenziato come dall’elevato tasso alcolemico si rilevava un rilevante
grado della colpa che non consentiva di riconoscere la prevalenza delle attenuanti e un
più mite trattamento sanzionatorio.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133
c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia bassa
rispetto alla pena edittale massima (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo,
RV 230278).

Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e, inoltre, al versamento della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
Il Consigli re estensore

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di IACOB
Adrian per il reato di cui all’art. 186, lett. c), C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di
un’auto Fiat Stilo, con tasso alcolemico rilevato di g\I 2,32 e 2,31 (acc. in Cerignola il
20\9\2009). Veniva, inoltre, confermata la pena di mesi 3 di arresto ed C 2.000= di
ammenda, con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di avere provocato
un incidente stradale, nonché con la diminuente del rito.

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