Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12141 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12141 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISANO ANGELO N. IL 16/07/1976
avverso la sentenza n. 4108/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 04/12/2013

1. Con la sentenza in epigrafe, veniva confermava la condanna di PISANO Angelo
per il delitto di 186, lett. c), C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di un’auto BMW con
tasso alcolemico rilevato di g\I 1,88 e 1,77 (acc. in Casalgrasso il 11\7\2009). In
appello la pena veniva ridotta a mesi 2 e giorni 10 di arresto ed C 1.200= di
ammenda.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del
beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere
discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta
alla entità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi
suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare conto nella
motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.VI,
42688\08, Caddi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente
meritevole delle invocate attenuanti in ragione dei precedenti penali, per simulazione
di reato e per guida in stato di ebbrezza, che non consentivano una prognosi
favorevole sul suo comportamento futuro.
Analoghe considerazioni sono state svolte per giustificare il diniego della sospensione
condizionale.
La coerenza e non manifesta illogicità della motivazione, rendono la sentenza
insindacabile in questa sede di legittimità.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00), a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di euro 1000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

OSSERVA

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