Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1214 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1214 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOTARO FRANCESCO N. IL 28/01/1963
LEONI MAURO N. IL 19/09/1961
avverso la sentenza n. 12357/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, NOTARO
FRANCESCO e LEONI MAURO furono ritenuti responsabili dei delitti di tentata
truffa e tentata violenza privata e condannati alla pena di giustizia; quanto al
primo reato, per avere il LEONI in vece del NOTARO, timbrato apposito cartellino
attestante la presenza in servizio così da indurre il datore di lavoro circa

od omettere di procedere a sanzioni disciplinari e/o con licenziamento nei loro
confronti, per conseguire l’impunità della prima condotta;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, avv.
Pierluigi Rossi, deducendo vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
responsabilità, per l’errata valutazione degli indizi, poiché il Notaro si presentò
spontaneamente il giorno successivo per regolarizzare la situazione, senza
sapere che i vertici aziendali si erano accorti del suo precoce allontanamento, e
la timbratura poteva essere stata eseguita anche da altro lavoratore (il Leonetti);
quanto alla tentata violenza privata, per assenza dell’elemento oggettivo del
reato, poiché nella motivazione non si dice nulla circa la valenza intimidatoria di
un’ipotetica divulgazione dei documenti contenuti nel computer del Coratella;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché le
doglianze in punto di affermazione di responsabilità attengono a profili di fatto,
sottratti al giudizio di legittimità, stante la preclusione per il questa Corte di
sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta
nei precedenti gradi di merito (tra le tante, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007,
Casavola; Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
253099);
– che in tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione spetta soltanto il
sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi,
nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e
delle argomentazioni sostenute per qualificare l’elemento indiziario, ma non un
nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell’esperienza conoscitiva del
giudice del merito. Ne discende che l’esame della gravità, precisione e
concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente
controllo del rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia
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l’effettiva sua presenza e quanto al secondo, per aver minacciato Coratella Aldo

di valutazione delle prove dall’art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il
ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità
del discorso motivazionale (Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv.
225245; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826).
– che in concreto il coinvolgimento del Leoni è stata logicamente desunto dal
successivo comportamento tenuto in concorso con il Notaro;
– che il reato di tentata violenza privata è motivata sub specie di minaccia

informazioni riguardanti la sua vita personale e l’azienda, contenute in files
registrati su un CD-ROM, subito dopo aver compreso la sua intenzione di
procedere alla contestazione formale di avvisare allontanamento luogo di lavoro,
estesa anche al Leoni;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun imputato;

PQM.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consigliere est ns•::-e

Il preside

implicita, consistente nella condotta di aver messo a conoscenza il Coratella di

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