Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12137 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12137 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:.
POTENZA NICOLA N. IL 18/04/1988
avverso la sentenza n. 367/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
30/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di POTENZA
Nicola per il delitto p. e p. dagli artt. 624-625 nn. 2 e 7 c.p. (acc. in Sannicandro
Garganico il 8\1\2012). All’imputato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti
alla recidiva reiterata ed alle altre aggravanti, veniva irrogata la pena di mesi 8 di
reclusione ed € 300= di multa.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3 0 , c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice
del merito.
Va ricordato che la contestazione della recidiva reiterata, ai sensi dell’art. 69 c. IV,
c.p. inibisce la prevalenza delle attenuanti.
Nel caso de quo, il giudice del merito, con congrua motivazione, non viziata da
manifesta illogicità, tenuto conto della reiterazione delle condotte criminose, anche
della stessa specie, ha ritenuto di non disapplicare l’aggravante, essendo l’ulteriore
reato commesso espressione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.
Quanto alla determinazione della pena, va ricordato che la determinazione della
misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere
discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia
valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure
necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta,
come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena
edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille/00) in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 4 dicembre 2013
Il Consigli e estensore
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r. I; –

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando la violazione di legge ed il
difetto di motivazione in relazione al fatto che il giudice di merito non aveva
disapplicando la recidiva reiterata, con la prevalenza delle attenuanti generiche, così
rimodulando la pena.

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