Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12136 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12136 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALDARAS AURICA VIOLETYA N. IL 24/06/1969
avverso la sentenza n. 1423/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di CALDAFtAS
Aurica Violeta per il delitto p. e p. dagli artt. 624-625 c.p. (per il furto all’interno
dell’area di stabilimenti di residui di acciaio ed alluminio : acc. in Mombaroccio il
14\8\2006 e 28\9\2006). All’imputata veniva ridotta in appello la pena a mesi 8 di
reclusione ed C 120= di multa, con la diminuente del rito abbreviato.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputata lamentando la violazione di legge ed il
difetto di motivazione in relazione al fatto che il giudice di merito non aveva
riconosciuto la inesistenza dell’aggravante della esposizione dei materiali alla pubblica
fede, considerata la video sorveglianza presente e l’attenuate di cui all’art. 62 n. 4 c.p.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3 0 , c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice
del merito.
Quanto al diniego del riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 626 n. 7 c.p., il
giudice di merito, con coerente e logica motivazione, ha ricordato come la presenza di
controlli non continuativi, ma occasionali, consentiva, come nel caso di specie, di
ritenere la sussistenza della aggravante (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 34009 del
20/09/2006 Ud. (dep. 11/10/2006) Rv. 235223; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8019 del
22/01/2010 Ud. (dep. 26/02/2010) Rv. 246159; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 44157 del
21/10/2008 Ud. (dep. 26/11/2008) Rv. 241690; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 35473 del
20/05/2010 Ud. (dep. 01/10/2010), Rv. 248168, specifica in tema di videosorveglianza).

Quanto al diniego di riconoscimento dell’attenuante, questa Corte di legittimità ha
statuito che “per la sussistenza della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è
necessario che il danno arrecato alla parte lesa sia non solo lieve (id est: tenuità), ma
lievissimo (id est: speciale tenuità), ossia di rilevanza economica minima. La speciale
tenuità deve essere valutata oggettivamente, in relazione al valore della cosa
rapportato al livello economico medio della comunità…” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6057
del 07/03/1989Ud. (dep. 20/04/1989), Rv. 181113; conf., Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9931 del
09/09/1985Ud. (dep. 29/10/1985), Rv. 170867).

Nel caso di specie il valore dei materiali asportati è stato stimato in centinaia di euro
(650 C per il furto di minore gravità del 14\8\2006) e pertanto coerentemente il giudice
di merito ha valutato la insussistenza della attenuante invocata.
Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ifkricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 4 dicembre 2013
Il Consiglier estens e

(per il capo G).

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