Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12135 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12135 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARKU JETNOR N. IL 08/06/1985
avverso la sentenza n. 648/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati e non consentiti nel giudizio di legittimità.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi
adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata (ex plurimis Cass. IV, 17\10\2006, n. 34494; Cass. I, 6\2\2007, n. 4688).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice
decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla
richiesta e siano desumibili in modo inequivocabile dagli atti medesimi.
Con i motivi di ricorso la difesa dell’imputato tende ad una rilettura nel merito della
vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità.
Va rammentato che questa Corte di legittimità ha affermato che “In tema di
applicazione della pena su richiesta delle parti, se il giudice ha adeguatamente
motivato in ordine alla insussistenza di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell’art 129
cod.proc.pen., è inammissibile, in sede di legittimità, ogni impugnazione contenente
eccezioni o censure relative al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato.
Invero, tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite in
sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge
riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti
rimesse in discussione con il ricorso per cassazione” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4118 del
20/09/1999 Cc. (dep. 29/09/1999), Rv. 214482; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38286 del
08/07/2002 Cc. (dep. 15/11/2002), Rv. 222959; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8719 del
21/05/1991 Ud. (dep. 06/08/1991), Rv. 188084).

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro
1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

1. L’imputato MARKU Jetnor ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata (per i reati di cui agli artt. 624625 c.p. e 648 cp : acc. in Sedriano il 17\1\2008), deducendo carenza di motivazione
della medesima in relazione alla ritenuta prova della commissione dei reati.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

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