Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12133 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12133 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUCU FLORIN N. IL 21/04/1989
CUCU VALENTIN N. IL 15/02/1987
MILON ALEXANDRU COSIMN N. IL 12/06/1989
avverso la sentenza n. 512/2012 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Data Udienza: 30/09/2013
N.23275/13-RUOLO N. 179
FATTO E DIRITTO
CUCU Florin, CUCU Valentin e MILON Alexandru Cosmin impugnano per il tramite
dei loro difensori innanzi a questa Corte la sentenza del G.I.P. del Tribunale di
Terni in data 17 ottobre 2012, con la quale era stata applicata nei loro confronti,
a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di giustizia, patteggiata fra le
parti, per i reati di tentato omicidio, in concorso fra di loro, di CAPOCCETTI
Lamentano carenza di motivazione circa la sussistenza di elementi idonei a
consentirne il loro proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
I ricorsi in esame sono inammissibili siccome destituiti di specificità e comunque
manifestamente infondati, atteso che, conformemente alla giurisprudenza di
questa Corte, il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti, avendo adeguatamente motivato circa
l’insussistenza di elementi tali da consentire il proscioglimento nel merito dei tre
ricorrenti ex art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto degli elementi di prova
raccolti dal P.M. (verbali di sommarie informazioni testimoniali, riconoscimenti
fotografici e consulenza medico legale).
Non è dato pertanto nella presente sede rimettere in discussione la sussistenza
dei reati contestati, ovvero le ulteriori determinazioni adottate dal giudice in
tema di determinazione della pena concordata (cfr, ex multis, Cass. SS. UU. n.
5777 del 27/3/1992, Di Benedetto Rv. 191134; Cass. SS. UU. n. 10372 del
27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Cass. SS. UU., 25/11/1998, dep. 22/2/1999,
Messina, Rv.212437).
I ricorsi in esame vanno pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei
ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.
Mirko, da essi colpito con due coltellate.