Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12132 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12132 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RACANATI ANGELO N. IL 07/02/1969
avverso la sentenza n. 1494/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 30/09/2013

N.21797/13-RUOLO N. 178

FATTO E DIRITTO
RACANATI Angelo impugna personalmente innanzi a questa Corte la sentenza del
13 luglio 2012, con la quale la Corte d’appello di Milano gli ha confermato la
pena inflittagli in primo grado per il reato di cui all’art. 9 comma 1 legge n.
1423 del 1956

(avere violato gli obblighi su di lui incombenti siccome

sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., non

Deduce inosservanza della legge penale e motivazione carente, in quanto il suo
comportamento era stato determinato da seri problemi di salute, in particolare
dal decadimento psicofisico seguito ad un delicato intervento chirurgico subito
tre mesi prima e dalla certezza che il provvedimento cautelare emesso nei suoi
confronti fosse ingiusto.
Il ricorso è inammissibile per avere il ricorrente dedotto doglianze di merito, già
ritenute infondate dal giudice di merito e non riproponibili come tali nella
presente sede di legittimità (l’essersi sottratto alla cattura, quand’anche per un
reato del quale ci si reputa innocente, non può qualificarsi come causa di
giustificazione).
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

Il PRESIDENTE

4)0t3s–

essendo stato reperito nella sua abitazione in orario in cui era tenuto ad esservi).

12132 / 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO
Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Dott. MARGHERITA CASSANO
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
Dott. LUCIA LA POSTA

ORDINANZA
N. A G3 0 3
– Presidente –

REGISTRO GENERALE
– Rel. Consigliere – N. 21797/2013
– Consigliere – Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RACANATI ANGELO N. IL 07/02/1969
avverso la sentenza n. 1494/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 30/09/2013

SETTIMA SEZIONE PENALE

N.21797/13-RUOLO N. 178

FATTO E DIRITTO
RACANATI Angelo impugna personalmente innanzi a questa Corte la sentenza del
13 luglio 2012, con la quale la Corte d’appello di Milano gli ha confermato la
pena inflittagli in primo grado per il reato di cui all’art. 9 comma 1 legge n.
1423 del 1956

(avere violato gli obblighi su di lui incombenti siccome

sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., non

Deduce inosservanza della legge penale e motivazione carente, in quanto il suo
comportamento era stato determinato da seri problemi di salute, in particolare
dal decadimento psicofisico seguito ad un delicato intervento chirurgico subito
tre mesi prima e dalla certezza che il provvedimento cautelare emesso nei suoi
confronti fosse ingiusto.
Il ricorso è inammissibile per avere il ricorrente dedotto doglianze di merito, già
ritenute infondate dal giudice di merito e non riproponibili come tali nella
presente sede di legittimità (l’essersi sottratto alla cattura, quand’anche per un
reato del quale ci si reputa innocente, non può qualificarsi come causa di
giustificazione).
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 settembre 2013.

essendo stato reperito nella sua abitazione in orario in cui era tenuto ad esservi).

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