Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1213 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1213 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE NIGRIS COSIMO N. IL 03/06/1964 parte offesa nel procedimento
c/
PROTA PAOLO N. IL 22/11/1991
LETTERIELLO DIEGO N. IL 08/06/1977
avverso il decreto n. 5449/2014 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
19/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO

– che DE NIGRIS COSIMO propone ricorso per cassazione contro il decreto di
archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, previa declaratoria di
inammissibilità dell’opposizione proposta, nel procedimento contro PROTA PAOLO
ed altri per il reato di cui all’articolo 610 cod. pen.;
– che il ricorrente deduce l’inosservanza di legge processuale per l’erronea
valutazione di inammissibilità dell’opposizione e la conseguente necessità di

a) diversamente da quanto affermato dal GIP le dichiarazioni di Saggese
Alessandra, cognata del Prota presente ai fatti, fanno riferimento all’episodio di
violenza privata;
b) che gli accertamenti richiesti in sede di investigazioni suppletive (sequestro
dei telefonini in uso agli indagati, sequestro di ulteriore documentazione giacente
negli uffici dell’agenzia investigativa Labruna) non appaiono assolutamente
inconferenti, ove si consideri che gli avvenimenti si sono verificati in un contesto
parentale ed extraconiugale, che si è riverberato sulla veridicità delle
dichiarazioni rese;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile, poiché generico rispetto a quanto osservato dal
GIP nel decreto di archiviazione, laddove il giudice evidenzia che la persona
offesa chiedeva l’escussione di alcune persone sulle ragioni per cui il Prota si
trovava sul luogo dei fatti, circostanze inconferenti rispetto al tema di decisione,
rappresentato da quanto poi avvenuto e che anche prescindendo dagli sviluppi
dell’autonomo procedimento pendente a carico dell’opponente per il delitto di
lesioni in danno degli indagati, l’unico testimone presente, coinvolto nella
medesima posizione procedimentale del De Nigris, non fa alcun cenno ad una
aggressione subita dalla persona offesa;
– che a fronte di tale motivazione il ricorrente si limita a censure generiche,
senza neanche chiarire quali investigazioni suppletive e quali elementi di prova
aveva richiesto e perché questi elementi fossero in grado di apportare elementi
ulteriori rispetto a quelli già acquisiti;
– che all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del
2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, sì stima equo determinare in euro mille;
2

fissazione dell’udienza camerale, evidenziando che:

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il presjd nte

Il consigliere etensore

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