Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12128 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12128 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SASSARI
nei confronti di:
NATALI GIOVANNI N. IL 16/01/1961
avverso la sentenza n. 728/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 30/09/2013
Ritenuto in fatto.
Il 21 giugno 2011 il Tribunale di Alghero dichiarava Giovanni Natali colpevole
del reato di cui all’art. 4 1. n. 110 del 1975, commesso in Alghero il 28 agosto 2007,
e lo condannava alla pena di un mese di arresto e di centocinquanta euro di
ammenda.
parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere
per essere il reato estinto per prescrizione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale
presso la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, il quale lamenta
erronea applicazione della legge penale, in quanto, ai fini del decorso dei termini di
prescrizione, i giudici d’appello avrebbero dovuto tenere conto della contestata
recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno correttamente escluso la sussistenza della contestata
recidiva, erroneamente contestata, in palese violazione del disposto di cui all’art. 99
c.p., in relazione ad un reato contravvenzionale.
Non essendo possibile ritenere sussistente la recidiva con riferimento ad una
contravvenzione, la stessa non può esplicare alcuna influenza ai fini del computo
dei termini di prescrizione disciplinati dall’art. 157 c.p.
Di conseguenza, tenuto conto dell’epoca di commissione del reato, dei termini
di prescrizione previsti dall’art. 157 c.p. per i reati di natura contravvenzionale, dei
periodi di interruzione della prescrizione, la sentenza impugnata ha ritualmente
dichiarato estinta per prescrizione la violazione contestata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Il 9 ottobre 2012 la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in