Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12124 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12124 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BACCANI SALVATORE N. IL 15/12/1983
avverso la sentenza n. 3661/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto.

11 28 giugno 2012 la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza emessa,
all’esito di giudizio abbreviato, dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Siracusa, che aveva dichiarato Salvatore Baccani colpevole del reato previsto
dall’art. 4 1. n. 110 del 1975 e lo aveva condannato alla pena di due mesi di arresto.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di

in ordine all’omesso accoglimento dell’istanza di rinvio avanzata in primo grado,
alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, agli elementi posti a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, nonché all’omessa
concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non
menzione.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Con riferimento alla prima censura il Collegio osserva quanto segue.
Perché l’impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere
assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a
comparire ai sensi dell’art. 486, comma quinto, cod. proc. pen. è necessario che il
difensore prospetti l’impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la
contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e
documentare l’esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro
processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua
funzione in esso per la particolare natura dell’attività a cui deve presenziare,
l’assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente
difendere l’imputato, l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102
cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si
chiede il rinvio. Il giudice di quest’ultimo processo deve valutare accuratamente,
bilanciando le esigenze di difesa dell’imputato da un lato e quelle di affermazione
del diritto e della giustizia dall’altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla
luce delle eventuali necessità di una rapido esaurimento della procedura trattata, per
accertare che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa
nuocere all’attuazione della giustizia nel caso in esame. Il provvedimento di

fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione

accoglimento o di reiezione dell’istanza deve essere conseguentemente motivato
secondo criteri di logiciTà (Sez. U., n. 4707 del 27 marzo 1992).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi,
evidenziando che l’imputato era assistito da due difensori di fiducia e che il legale
che aveva avanzato l’istanza di rinvio non aveva documentato la sussistenza delle
condizioni in precedenza indicate.

controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di
disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203).
In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in
riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192.2 c.p.p., non
critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso
travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il
sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e
puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della
coscienza e volontà del ricorrente di portare in luogo pubblico un coltello a
serramanico.
3.Manifestamente infondate sono anche le ulteriori censure.
La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha
giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione del
beneficio della non menzione con la natura dell’illecito commesso, con la condotta

2

2.Con riguardo alla seconda e alla terza censura il Collegio rileva che il

antecedente e susseguente al reato, con l’assenza di elementi dimostrativi di una
volontà di emenda.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

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