Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12123 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12123 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSCICA CARMELO N. IL 13/08/1979
avverso la sentenza n. 1951/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto.

Il 25 giugno 2012 la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza emessa
il 17 gennaio 2011 dal locale Tribunale che aveva dichiarato Carmelo Ruscica
colpevole di plurime violazioni ex art. 9 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche,
commesse il 23 febbraio, il 19 marzo, il 30 marzo e il 28 settembre 2007, nonché il
13 settembre 2006 e, unificati i reati per la continuazione, lo aveva condannato alla

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di
fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione
in ordine agli elementi posti a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità, tenuto conto dell’erroneità delle informative della p.g. in ordine ai
periodi di sottoposizione dell’imputato alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203).
In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in
riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192.2 c.p.p., non
critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso
travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il
sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
i

pena di cinque mesi di arresto.

razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e
puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della
coscienza e volontà del ricorrente di violare le prescrizioni a lui imposte con il
provvedimento applicativo della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di
soggiorno. Né possono trovare ingresso in questa sede le sollecitazioni difensive,
volte a proporre una non consentita lettura alternativa delle risultanze processuali.

al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente

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