Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12122 del 30/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 12122 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAVAZZI LUCA N. IL 21/12/1976
avverso la sentenza n. 281/2011 TRIBUNALE di CREMA, del
20/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto.

Il 20 luglio 2011 il Tribunale di Crema, in composizione monocratica,
dichiarava Luca Gavazzi colpevole del reato previsto dall’art. 658 c.p. e lo
condannava alla pena di quattrocento euro di ammenda.
Avverso tale sentenza proponeva “appello” il difensore di fiducia dell’imputato,
avv. Francesca Cappelli, non abilitata al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni

Ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p. la Corte d’appello di Brescia trasmetteva
gli atti a questa Corte, trattandosi di sentenza contro cui non è consentito l’appello
(art. 593, comma 3, c.p.p.).
Osserva in diritto.

Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione — erroneamente qualificata dal legale quale “appello” in
violazione del disposto di cui all’art. 593, comma 3, c.p.p. — è stata proposta da un
avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. a) e 613 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sernt. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi
dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013..

superiori.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA