Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12121 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12121 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STRAPUTICARI ALEXANDRE N. IL 11/04/1979
avverso la sentenza n. 3137/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE, del 09/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto.

Il 9 dicembre 2011 il Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione

delle Stiviere, dichiarava Straputicari Alexandre colpevole del reato previsto
dall’art. 659 c.p. e lo condannava alla pena di trecento euro di ammenda.
Avverso tale sentenza proponeva “appello” il difensore di fiducia dell’imputato,

Ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p. la Corte d’appello di Brescia trasmetteva
gli atti a questa Corte, trattandosi di sentenza contro cui non è consentito l’appello
(art. 593, comma 3, c.p.p.).
Il

17 settembre 2013

Straputicari Alexandre, con atto sottoscritto

personalmente, dichiarava di rinunciare all’impugnazione.
Con successiva nota del 26 settembre 2013 l’avv. Viviana Torreggiani chiedeva
di valutare l’opportunità di esentare l’imputato dal pagamento delle spese
processuali e della sanzione prevista dall’art. 616 c.p.p, attesa la peculiarità della
situazione.

Osserva in diritto.

Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione — erroneamente qualificata dal legale quale “appello” in
violazione del disposto di cui all’art. 593, comma 3, c.p.p. — è stata proposta da un
avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’assenza di legittimazione del difensore incide sulla corretta instaurazione del
rapporto processuale, non consentendo di introdurre validamente la fase dinanzi a
questa Corte. In tale contesto è, pertanto, irrilevante, la rinuncia successivamente
proposta dall’imputato.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. a) e 613 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sernt. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di
1

avv. Gianfredo Giatti, non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi
dell’ art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013..

ammende.

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