Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1212 del 20/11/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1212 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 6488/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, A.A. era dichiarato responsabile di lesioni ed ingiuria in danno di B.B. e condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
delrimputato, avv. David Terracina, denunciando violazione di legge processuale

sulla deposizione della persona offesa, della quale si era evidenziata in sede di
appello l’inattendibilità. Ciò in particolare in riferimento all’identificazione
dell’imputato, stante le avverse condizioni meteorologiche, il forte stato di shock
dovuto al trauma, il lasso di tempo intercorso tra il fatto ed il riconoscimento
fotografico e lo stesso riconoscimento svolto su delle foto, in luogo della
ricognizione di persona, ex art. 213 cod. proc. pen.; viene inoltre censurata il
riferimento ad un numero di targa annotato dalla persona offesa, non
corrispondente a quanto emerso in dibattimento e, in definitiva, viene censurata
come apparente la motivazione di condanna;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e
genericità, poiché in definitiva ripropone le medesime doglianze contenute
nell’atto di appello, che, diversamente da quanto affermato, trovano puntuale
risposta nella decisione di appello, che fonda l’affermazione di responsabilità
sulla deposizione della persona offesa, ritenuta attendibile, e sull’individuazione
fotografica effettuata da B.B.;
– che quanto alla prima i giudici di merito richiamano le caratteristiche del
narrato, lineare puntuale ed esente da intenti calunniosi, che ha trovato riscontro
nella certificazione sanitaria e nella consulenza redatta su incarico del pubblico
ministero;
– che in relazione al riconoscimento fotografico, secondo l’insegnamento costante
di questa Corte, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche
dall’identificazione dell’autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che
costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività
dei mezzi di prova e del libero convincimento (V., tra le altre, Sez. 4, n. 45496
del 14/10/2008, Capraro, Rv. 242029; Sez. 2, n. 7530 del 25/03/1998, Daccò,

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e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, fondata

Rv. 210926).
– che l’individuazione rappresenta un vero e proprio dato probatorio (più
precisamente una prova atipica), la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento
in sè, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato le foto, si
dica certo della identificazione dell’imputato (con riferimento al riconoscimento
fotografico, recentemente, Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv.
253910);

offesa ha visionato ben nove fotografie, aveva annotato numero di targa
corrispondente a quello dell’automobile dell’imputato e dunque doveva ritenersi
pienamente attendibile;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consi lier estensore

Il presidi te

– che nel caso di specie l’individuazione è ritenuta attendibile perché la persona

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