Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12119 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12119 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MELLUSO GIOVANNI SALVATORE N. IL 10/04/1956
avverso la sentenza n. 1499/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 30/09/2013
Ritenuto in fatto.
Il 14 novembre 2012 la Corte d’appello di Palermo conferma la sentenza
emessa 1’11 novembre 2011, all’esito di giudizio abbreviato, dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Sciacca in composizione monocratica che
aveva dichiarato Melluso Giovanni Salvatore colpevole del delitto di cui agli artt.
concorso formale fra i reati, tenuto conto della diminuente per il rito, lo aveva
condannato alla pena di un anno e venti giorni di reclusione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato
il quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla
dosimetria della pena.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice non ha
I’ obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati nell’ art. 133 c.p.
ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione,
essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare
la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio
potere discrezionale. Nel caso in esame, a fronte di rilievi genericamente formulati,
la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo
fornito un’argomentazione compiuta e logicamente sviluppata in ordine al
complessivo trattamento sanzionatorio, tenuto conto del fatto e della personalità
dell’imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
81 cpv. c.p., 9, comma 2, 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche e, ritenuto il
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013.