Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12117 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12117 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARDINA FRANCESCO PAOLO N. IL 18/04/1981
avverso la sentenza n. 1143/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto.

Il 7 novembre 2012 la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza
emessa 1’11 novembre 2011, all’esito di giudizio abbreviato, dal giudice per le
indagini preliminari del locale Tribunale che aveva dichiarato Francesco Paolo
Sardina colpevole del reato previsto dall’art. 9 1. n. 1423 del 1956 e, ritenuta la
continuazione tra le diverse violazioni e riconosciute le circostanze attenuanti

di due mesi di arresto.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato
il quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla
sussistenza dell’elemento psicologico del reato e agli elementi posti a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità, avendo agito in stato di necessità.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203).
In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in
riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192.2 c.p.p., non
critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso
travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il
sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e
i

generiche e tenuto conto della diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena

puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della
coscienza e volontà del ricorrente di violare le prescrizioni a lui imposte con il
provvedimento applicativo della sorveglianza speciale di p.s.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186

che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013.

del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria

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