Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12115 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12115 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAGHOUANI MAROUEN N. IL 29/08/1989
avverso la sentenza n. 1651/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 30/09/2013
Ritenuto in fatto.
L’8 ottobre 2012 la Corte d’appello di Naperli- confermava la sentenza emessa il
28 marzo 2012, all’esito di giudizio abbreviato, dal giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato Zaghouani Marouen colpevole del
reato previsto dagli artt 116 C.d.S. e 5 n. 8 bis d. lgs. n. 286 del 1998 e, tenuto conto
ammenda per il primo reato e di otto mesi di reclusione per il delitto.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato, il quale lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice non ha
l’ obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati nell’ art. 133 c.p.
ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione,
essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare
la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio
potere discrezionale. Nel caso in esame, a fronte di rilievi genericamente formulati,
la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo
fornito un’argomentazione compiuta e logicamente sviluppata in ordine al diniego
delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio,
tenuto conto della negativa personalità dell’imputato, obiettivamente incline a non
osservare la legge penale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
della diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di duemila euro di
P.
Q.
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013.