Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12114 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12114 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACOVELLI SALVATORE N. IL 15/12/1976
avverso la sentenza n. 5694/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto.

Il 20 ottobre 2011 la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del
Tribunale di Napoli del 12 marzo 2011 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva
dichiarato Salvatore Iacovielli colpevole del reato previsto dall’art. 9 I. n. 1423 del
1956 e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dichiarate

reclusione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Iacovielli, il quale lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla dosimetria della pena e al riconoscimento della
contestata recidiva..
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice non ha
l’ obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati nell’ art. 133 c.p.
ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione,
essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare
la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio
potere discrezionale. Nel caso in esame, a fronte di rilievi genericamente formulati
(in particolare in tema di recidiva), la sentenza impugnata ha fatto corretta
applicazione dei principi indicati, avendo fornito un’argomentazione compiuta e
logicamente sviluppata in ordine alle ragioni poste a base del riconoscimento della
recidiva e alla complessiva dosimetria della pena, tenuto conto della qualità del
reato commesso e alla negativa personalità dell’imputato, obiettivamente incline a
non osservare la legge penale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di

P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013.

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