Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12111 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12111 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIROZZI VINCENZO N. IL 24/11/1980
avverso l’ordinanza n. 3847/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con provvedimento del 15 ottobre 2012 l’Ufficio di sorveglianza di Catanzaro
dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Vincenzo Pirozzi avverso la
sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune per sette giorni,
irrogata dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Vibo Valentia il 21

Avverso tale provvedimento Pirozzi dichiarava di voler proporre ricorso per
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013.

settembre 2012.

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