Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12110 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12110 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DONATO ROBERTO N. IL 24/03/1975
avverso la sentenza n. 2715/2010 TRIB.SEZ.DIST. di SCALEA, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto.

L’8 ottobre 2012 lil Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, dichiarava
Roberto Donato colpevole del reato previsto dall’art. 4 1. n. 110 del 1975 e, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di
settantacinque euro di ammenda.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di

in ordine agli elementi posti a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità e alla ritenuta configurabilità dell’elemento soggettivo del reato.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Con riferimento alla prima censura il Collegio osserva quanto segue.
Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203).
In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in
riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192.2 c.p.p., non
critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso
travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il
sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e
puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della

fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione

coscienza e volontà del ricorrente di portare senza giustificato motivo, fuori della
propria abitazione, un coltello da cucina con lama lunga cm. 9,5, strumento da
taglio.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

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