Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1211 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1211 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

Dott. STEFANO PALLA
Dott. GERARDO SABEONE
Dott. PAOLO MICHELI
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

– Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTI STEFANO N. IL 14/03/1967
MENTA GIOVANNI N. IL 23/10/1955
avverso la sentenza n. 4854/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

REGISTRO GENERALE
N. 3565/2015

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, con parziale conferma di quella di primo grado,
COSTI STEFANO e MENTA GIOVANNI furono ritenuti responsabili dei reati di
bancarotta documentale e patrimoniale, oltre che di reati tributari, in relazione
gestione della società Mastery sas di Menta Giovanni & C.;
– che avverso detta sentenza e l’ordinanza istruttoria in primo grado del 21

Alessandro Vaccaro, con il quale si deduce violazione dell’art. 606, lettera d) ed
e), cod. proc. pen., in relazione agli accertamenti bancari richiesti al Tribunale ed
alla Corte d’appello, alla luce dei pagamenti in nero emersi nel corso del giudizio
di primo grado operati a favore dei dipendenti, circostanza che da sola avrebbe
escluso la bancarotta patrimoniale;
– che il ricorrente deduce altresì il vizio di motivazione e violazione di legge in
relazione alla valutazione delle prove, poiché l’affermazione di responsabilità
viene fondata su dati smentiti dalle produzioni difensive, poiché i prelievi erano
giustificati con i pagamenti dei dipendenti; nonché in relazione al diniego delle
attenuanti generiche, che potevano quanto meno essere riconosciute proprio in
considerazione della tesi difensiva;
– che in data 24 aprile 2015 è pervenuta dichiarazione di rinuncia del fallimento
alla costituzione di parte civile;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché quanto alla prima doglianza va
osservato che la mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di
impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di
prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, secondo
comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato
nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito
al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria
di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai
fini della decisione (tra le ultime, Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Muraca, Rv.
254974);
– che di conseguenza la motivazione del diniego di integrazione istruttoria è priva
di illogicità manifeste o contraddizioni, poiché a fronte di parziale pagamenti in

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marzo 2013, ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, avv.

nero dal significato generico vi erano elementi che dimostravano la consistente
appropriazione del denaro per uso personale (i dipendenti erano già pagati “in
chiaro”; la forte disponibilità di liquidità dei supermercati a fronte di sistematici
inadempimenti delle obbligazioni verso i debitori; l’attivo di circa 3 milioni di euro
nel 2006; la consegna di liquidità e i prelievi di ingenti quantità di merce negli
ultimi giorni di gestione; il tenore di vita del Costi, assolutamente sproporzionato
rispetto ad un imprenditore con debiti milionari), sicché anche sotto il profilo

– che la seconda doglianza si risolve in censure in punto di fatto, che
contrappongono un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dei
giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere
posizione tra le diverse letture dei fatti; sotto questo profilo va ribadito che la
Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove
o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto
documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e,
tanto meno, se contenute in un atto di parte, poiché in sede di legittimità è
l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti
indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo
del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole
della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez.
6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227);
– che il diniego delle attenuanti generiche è motivato dalla Corte territoriale,
prendendo atto dell’assenza di elementi positivi nel comportamento processuale,
rispetto al risarcimento dei danni in relazione ai precedenti giudiziari degli
imputati, per cui tale giudizio è stato congruamente motivato, ove si consideri
che per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep.
04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
238851) non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia
motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario,
a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece
sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel
discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,
Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui

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motivazionale il diniego di rinnovazione istruttoria è incensurabile;

all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consigliere es ensore

Il presi. z4 te

processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla cassa delle

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