Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12109 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12109 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUTOLO FEDERICO N. IL 29/07/1963
avverso la sentenza n. 1699/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto.

Il 9 maggio 2012 la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza emessa il
19 gennaio 2012 dal locale Tribunale che aveva dichiarato Federico Cutolo
colpevole del reato previsto dall’art. 10 1. n. 497 del 1974 e lo aveva condannato
alla pena di otto mesi di reclusione e duemila euro di multa, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di
fiducia, l’imputato il quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione
in ordine agli elementi posti a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità e alla dosimetria della pena.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Con riferimento alla prima censura il Collegio osserva quanto segue.
Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, ric.
Santapaola, rv. 230203).
In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in
riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192.2 c.p.p., non
critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso
travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il
sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e

e tenuto conto della diminuente per il rito.

puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della
coscienza e volontà del ricorrente di detenere illegalmente, in un locale adibito a
cantina, un ingente quantitativo di esplosivi (kg. 508, di cui 71 di massa attiva),
rientranti nella IV e V categoria.
2.Manifestamente infondata è anche la seconda doglianza.

valorizzato, ai fini del complessivo trattamento sanzionatorio la gravità del fatto,
quale desumibile, in particolare, dal quantitativo di materie esplodenti detenuto, e la
negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

La sentenza impugnata, con motivazione esente da vizio logici e giuridici, ha

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