Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12106 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12106 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RANIERI FABIO ANTONIO N. IL 21/08/1969
avverso l’ordinanza n. 1099/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

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Ritenuto in fatto.

Con ordinanza emessa il 16 novembre 2012 il giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta
avanzata da Ranieri Fabio Antonio, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina
della continuazione ex art. 671 c.p.p., ritenendo insussistenti i presupposti di legge
per l’accoglimento della domanda.

Ranieri, il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta violazione di
legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento della
continuazione in sede esecutiva.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle diverse sentenze e,
all’esito della compiuta disamina delle stesse, ha, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, illustrato
le ragioni di fatto — in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ostative al
riconoscimento della continuazione
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art.
616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente

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