Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12105 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 12105 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPOBIANCHI TONY N. IL 13/06/1972
avverso la sentenza n. 5986/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto.

Il 16 aprile 2012 la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza emessa,
all’esito di giudizio abbreviato, 1’8 marzo 2011 dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Tivoli che aveva dichiarato Tony Capobianchi
colpevole dei reati di cui agli artt. 56, 575 c.p., 2, 4, 7 1. n. 895 del 1967 e
successive modifiche, 648 c.p. e, ritenuta la continuazione fra i reati, riconosciute le

condannato alla pena di otto anni di reclusione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di
fiducia, l’imputato il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta
violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento
della provocazione al trattamento sanzionatorio.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Con riferimento alla prima censura il Collegio osserva che, ai fini della
configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono: a) lo “stato d’ira”,
costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo
incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un
forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il “fatto ingiusto altrui”,
costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche
dall’inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l’ordinaria, civile
convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o
costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari
circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la
reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse (Cass., Sez. I, 8 aprile
2008,n. 16790).
La sentenza impugnata ha, all’evidenza, fatto corretta applicazione di questi
principi, in quanto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, evidenziato
che la parte offesa (Marco Lista) era intervenuta per sedare un litigio, richiamando
il Capobianchi a tenere un comportamento meno volgare e che non era
configurabile una relazione di adeguatezza tra la condotta dell’imputato e quella
precedentemente tenuta da Lista.

circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente per il rito, lo aveva

Le censure difensive, pur deducendo formalmente i vizi di violazione di legge e
di vizio della motivazione, sollecitano, in realtà una non consentita lettura
alternativa delle emergenze processuali in ordine alle quali i giudici di merito hanno
fornito una motivazione sorretta da una solida e coerente struttura argomentativa.
2.Parimenti del tutto priva di pregio è anche la seconda doglianza.
I giudici di merito hanno correttamente richiamato, ai fini del complessivo

nell’esplosione, da una distanza di due metri, di un colpo di pistola cal. 9×21 contro
parti vitali del corpo di Lista (addome), sì da cagionare la lesine della vena cava
inferiore del tratto sottorenale, la perforazione del duodeno e dell’ansa ileale, la
frattura da scoppio di una vertebra con relativo shock emorragico), nonché la
negativa personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti, tra cui uno
specifico (delitto di lesioni personali volontarie).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 settembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

trattamento sanzionatorio, la complessiva gravità del fatto – consistito

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